09 Ottobre 2026

Decreto Ambiente bis in Gazzetta: semplificazioni per le terre e rocce da scavo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 177 dell’8 ottobre 2026, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l’economia circolare e le bonifiche”. Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei ministri il 2 ottobre su proposta del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, è in vigore dal 9 ottobre e dovrà ora essere convertito in legge dal Parlamento.

La novità più rilevante per il settore delle costruzioni riguarda l’introduzione di nuove semplificazioni per la gestione delle terre e rocce da scavo: con l’articolo 185-ter inserito nel D.lgs. 152/2006 si innalzano a 4.000 mc i limiti quantitativi per il deposito temporaneo delle terre e rocce che continuano a essere qualificate come rifiuti, con un massimo di 800 metri cubi per quelle classificate come rifiuti pericolosi. Inoltre, si introduce una semplificazione specifica per i cosiddetti cantieri puntuali in cui si producono fino a 20 metri cubi di materiale, consentendone il riutilizzo diretto nel sito di produzione. In questi casi il riutilizzo è consentito anche in assenza di preventiva caratterizzazione ambientale, purché i requisiti risultino dalla documentazione di esecuzione dei lavori. La semplificazione non si applica alle terre contenenti calcestruzzo, bentonite, vetroresina, miscele cementizie, additivi e materie plastiche utilizzati per lo scavo, né a quelle provenienti da siti oggetto di bonifica o da scavi finalizzati alla rimozione di potenziali sorgenti di contaminazione.

Sul piano degli interventi sul territorio, il decreto istituisce presso il Ministero il «Fondo investimenti per la gestione di eventi imprevedibili correlati all’ambiente e al clima», con una dotazione di 11 milioni di euro annui dal 2027. Il fondo finanzia investimenti dei Comuni connessi a eventi imprevedibili che non configurano eventi emergenziali ai sensi del Codice della protezione civile, riferiti a crisi del ciclo dei rifiuti, conservazione della flora e della fauna autoctona, deterioramento ecologico, anche delle acque, e ulteriori effetti dei cambiamenti climatici. Il contributo è limitato a 1 milione di euro per singolo evento, e le modalità di presentazione delle domande saranno definite con decreto ministeriale entro novanta giorni. Per il dissesto idrogeologico, gli oneri dell’assistenza tecnica ai commissari di Governo sono posti a carico dei quadri economici degli interventi, nel limite del 2% del finanziamento assegnato.

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