07 Giugno 2013
Debiti Pa, Dl pagamenti è legge
Si apre uno spiraglio per le imprese creditrici nei confronti delle PA: con il via libera definitivo della Camera il cosiddetto “Decreto pagamenti” diventa legge e ora si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La conversione del Decreto legge 35/2013 recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione” determinerà, infatti, lo sblocco dei pagamenti dei debiti commerciali delle PA verso imprese, per un importo complessivo di 40 miliardi, suddivisi tra il 2013 e il 2014, pur non essendo previsto alcun meccanismo diretto che consente alla imprese di ottenere il pagamento di quanto dovuto.
Tra le novità del provvedimento, viene disposta l’esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno nel 2013 dei pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili per un importo di 5 miliardi di euro per gli enti locali, e di 1,4 miliardi per le Regioni. Per le Amministrazioni centrali saranno disponibili 500 milioni e per gli investimenti cofinanziati dai fondi strutturali europei 800 milioni.
Il decreto stabilisce altresì che le pubbliche amministrazioni dovranno comunicare ai creditori entro il 30 giugno l’importo e la data entro la quale provvederanno rispettivamente ai pagamenti dei debiti; entro il 5 luglio 2013 pubblicheranno sul proprio sito internet l’elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione, indicando l’importo e la data prevista di pagamento comunicata al creditore.
In tema di compensazioni, viene differito dal 30 aprile 2012 al 31 dicembre 2012 il termine entro il quale i crediti non prescritti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
Si segnala, inoltre, una modifica all’art.253 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs 163/2006) con l’introduzione del comma 23bis, che riduce dal 25 al 15 la percentuale dell’importo netto contrattuale, soglia che consente all’esecutore, fino al 31 dicembre 2015, di sospendere i lavori in caso di mancato pagamento da parte della stazione appaltante.
Ai fini dei pagamenti dei debiti delle PA, infine, è previsto che l’accertamento della regolarità contributiva è effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o di richiesta equivalente di pagamento. Si evidenzia che tale misura, richiesta anche da ANAEPA-Confartigianato Edilizia, è finalizzata ad evitare che le imprese che non hanno ottenuto il Durc, proprio a causa dei mancati pagamenti, siano escluse dall’accesso alla compensazione. In tal modo, le imprese che hanno chiesto un rimborso, potranno richiedere il DURC, e dunque continuare a partecipare a gare d’appalto, senza dover attendere l’effettiva compensazione.