09 Luglio 2012
Debiti PA: arriva la compensazione con DURC
E’ stato definitivamente approvato dal Senato il 4 luglio scorso il decreto-legge n. 52/2012, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, convertito in legge n.94 del 6 luglio 2012. Il provvedimento, in linea con i recenti decreti del Ministero dell’Economia, interviene ancora una volta in tema di certificazione e compensazione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione e gli enti locali maturati dalle imprese, che a loro volta non riescono ad ottenere i pagamenti dovuti dalla PA nei termini stabiliti.
Tra disposizioni introdotte d’interesse per il comparto delle costruzioni, si evidenzia la norma che prevede il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di importo almeno pari ai versamenti contributivi accertati e non ancora versati dal medesimo soggetto. Quindi la compensazione dovrà saldare interamente il debito contributivo.
Il precedente decreto sulle compensazioni faceva riferimento solamente a debiti per tributi “erariali, regionali e locali, nonché per contributi assistenziali e previdenziali”: la possibilità di ottenere il DURC grazie al credito, rappresenta un’importante novità per le imprese dell’edilizia.
Le modalità di attuazione di tale disposizione saranno definite con un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, da adottare entro 60 giorni, salvo l’assenza di riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica.
Il decreto dispone altresì il superamento del divieto per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari, di beneficiare del meccanismo di certificazione dei crediti che consente al creditore la cessione del credito a banche o intermediari finanziari; l’estensione dell’istituto della compensazione con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo anche per i crediti vantati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali; la riduzione da sessanta a trenta giorni del termine entro il quale le amministrazioni debitrici sono tenuti a certificare se il credito vantato nei loro confronti è certo, liquido ed esigibile; l’obbligatorietà della nomina di un Commissario ad acta, su nuova istanza del creditore, qualora, allo scadere del termine previsto, l’amministrazione non abbia provveduto alla certificazione.
Il provvedimento reca, infine, alcune modifiche al Codice dei Contratti: nell’aggiudicazione di appalti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è previsto che la commissione apra in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti, anche per le gare in corso ove i plichi non siano stati ancora aperti alla data del 09/05/2012.