30 Agosto 2018

Dalle Entrate chiarimenti sulle compensazioni a rischio

Con il provvedimento 28 agosto 2018, n. 195385, l’Agenzia delle Entrate ha definito criteri e modalità per la sospensione delle deleghe di pagamento (modelli F24) che contengono compensazioni con profili di rischio. Fatta salva la possibilità per il contribuente di inviare all’Agenzia gli elementi informativi ritenuti necessari per «sbloccare» la delega durante il periodo di sospensione.

Il provvedimento, con effetto a decorrere dal 29 ottobre 2018, dà attuazione al comma 990 dell’articolo 1 dalla legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) che modifica l’articolo 37 del decreto legge 223/2006 con l’inserimento del comma 49-ter al fine di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti d’imposta. Tale norma prevede, infatti, che l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento che presentano profili di rischio per controllare la legittimità dell’utilizzo del credito. E se, a seguito del controllo, il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione dell’F24, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti sono considerati effettuati. Diversamente, i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.

I criteri individuati dall’Agenzia da utilizzare per la selezione delle deleghe a rischio si riferiscono:

• alla tipologia dei debiti pagati;

• alla tipologia dei crediti compensati;

• alla coerenza dei dati indicati nel modello F24;

• ai dati presenti nell’Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel modello F24;

• ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24;

• al pagamento di debiti iscritti a ruolo (di cui all’articolo 31, comma 1, del DL 78/2010).

Nel documento si ricorda l’obbligo di presentazione dei modelli F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto della delega di pagamento. In particolare, per i modelli F24 presentati attraverso i servizi telematici, con apposita ricevuta, viene comunicato al soggetto che ha inviato il modello F24 se la delega di pagamento è stata sospesa e la data di fine del periodo di sospensione, che non può essere maggiore di trenta giorni rispetto alla data di invio del modello F24.

La sospensione riguarda l’intero contenuto della delega di pagamento e durante tale periodo non viene effettuato l’addebito dell’eventuale saldo positivo dell’F24 e può essere richiesto l’annullamento della delega di pagamento secondo le ordinarie procedure telematiche. Nel corso del periodo di sospensione e prima che siano intervenuti lo scarto o lo sblocco della delega di pagamento, il contribuente può inviare all’Agenzia delle entrate gli elementi informativi ritenuti necessari per sbloccare la delega sospesa. Tali elementi sono utilizzati dall’Agenzia delle entrate ai fini del controllo dell’utilizzo del credito compensato.

Se in esito alle verifiche effettuate, l’Agenzia delle entrate rileva che il credito non è stato correttamente utilizzato, comunica lo scarto del modello F24 al soggetto che ha inviato il file telematico, tramite apposita ricevuta, indicandone anche la relativa motivazione. Tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 scartato si considerano non eseguiti.

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