26 Marzo 2021

Dalle Entrate chiarimenti su superbonus con demolizione

Un caso di interventi di riduzione di rischio sismico mediante demolizione e ricostruzione di tre unità immobiliari, di cui una collabente (F/2), una di categoria C/2 (un deposito agricolo) e una di categoria C/6 (una stalla), per realizzare due unità immobiliari residenziali con diversa sagoma e volumetria, è oggetto dell’ultima risposta ad interpello, la n. 210 del 25 marzo 2021, dell’Agenzia delle entrate. L’Istante precisa che la cubatura preesistente sarà maggiorata entro il limite del 35 per cento e che i lavori antisismici prevedranno il miglioramento di almeno 2 classi di rischio di sismico. Inoltre, provvederà ad installare degli impianti fotovoltaici e di accumulo su ciascuno degli edifici, nonché di colonnine elettriche (interventi trainati). Ciò premesso, il Contribuente chiede se per tali interventi possa accedere al Superbonus previsto dall’articolo 119 del decreto-legge 34/2020.

L’Agenzia, nel fornire il chiarimento richiesto, richiama la circolare n. 24/2020, che, nel chiarire l’ambito di applicazione oggettivo del Superbonus, ha precisato che la maxi-detrazione spetta, in presenza dei requisiti, anche per gli interventi che prevedono la demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria delle “ristrutturazioni edilizia” (articolo 3, comma 1, lettera d), Dpr 380/2001). Con il decreto-legge 76/2020, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono ricompresi altresì nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, se sono effettuati per realizzare gli interventi antisismici o di efficientamento energetico.

La classificazione dell’opera come “ristrutturazione edilizia”, spiegano le Entrate, spetta al Comune o ad altro ente territoriale competente in materia di classificazioni urbanistiche, e deve risultare dal titolo amministrativo che autorizza i lavori per i quali il contribuente intende beneficiare di agevolazioni fiscali. Nel caso specifico, la qualificazione degli “Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione”, per i quali l’articolo 5 della legge della Regione Campania n. 19/2009 consente l’aumento della volumetria esistente, entro il limite del 35%, comportando un’analisi di natura tecnica non fiscale, esula però dalle prerogative esercitabili in sede di interpello.

Per quanto riguarda la possibilità di fruire del Superbonus in caso di interventi antisismici realizzati su una unità censita al Catasto Fabbricati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”), nuovamente nella circolare n. 30/E del 2020 è stato chiarito che il Superbonus spetta anche per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”), a condizione, tuttavia, che al termine dei lavori l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze). Ciò in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente.

Sotto il profilo fiscale, l’Agenzia chiarisce che l’Istante può fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute per gli interventi di riduzione del rischio sismico, purché nel provvedimento amministrativo risulti che l’opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione, nonché risulti il cambio d’uso degli immobili in “residenziale”, effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla norma agevolativa.

Con riferimento agli interventi trainati, l’accesso al Superbonus per l’istante è solo per l’istallazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo, per i quali il limite di spesa massimo ammissibile deve essere distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati negli impianti.
A fini dell’individuazione dei limiti di spesa, nel caso in cui gli interventi comportino l’accorpamento di più unità immobiliari o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, l’Agenzia specifica che vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori. Nel caso in esame, dunque, l’istante dovrà considerare il numero delle unità immobiliari esistenti prima dell’inizio dei lavori e, pertanto, nello specifico:
– per gli interventi antisismici è pari a 288mila euro (96mila euro per 3)
– per l’installazione degli impianti fotovoltaici è pari a 144mila euro (48mila euro per 3) e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico
– per l’istallazione dei sistemi di accumulo è pari a 144mila euro (48mila euro per 3) e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.

 

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