18 Maggio 2021
Dall’ANAC nuove funzionalità per ricerca attestazioni SOA alle imprese
Il Presidente dell’Autorità Anticorruzione ha reso noto attraverso un comunicato diffuso sul proprio portale istituzionale l’entrata in esercizio di una nuova funzionalità di ricerca per individuare le imprese in possesso di attestazione di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro rilasciata dagli Organismi di attestazione – SOA. L’obiettivo è di fornire strumenti sempre più efficaci di supporto e semplificazione in favore degli operatori di settore. Tale nuova funzionalità è disponibile nella nuova pagina di libera consultazione delle attestazioni di qualificazione, comunque sempre raggiungibile dalla sezione “Servizi” del sito istituzionale ANAC.
La nuova versione del servizio fornito, oltre a consentire la consultazione del Casellario delle attestazioni di qualificazione, attraverso le già note chiavi di ricerca (principalmente denominazione e codice fiscale dell’impresa), permette di ricercare le imprese qualificate anche attraverso il codice fiscale dei soggetti incaricati della Direzione Tecnica, rilevandone l’eventuale presenza nelle attestazioni già pubblicate nel Casellario.
Grazie alle nuove funzionalità introdotte, tutti i soggetti interessati, ed in primis gli operatori economici e gli stessi direttori tecnici incaricati, oltre alle SOA, potranno verificare se il soggetto designato a tale incarico risulti già presente in un attestato di qualificazione. Infatti, se utilizzando come chiave di ricerca il codice fiscale del Direttore Tecnico, il servizio restituisse una o più attestazioni rilasciate a una o più imprese, sarà possibile verificare – contestualmente – se le attestazioni dell’impresa o delle imprese restituite sono ancora in corso di validità; detta funzionalità, se correttamente utilizzata, consentirà agli operatori di settore maggiormente interessati (imprese, Organismi di attestazione SOA e Direttori Tecnici) di attivarsi per evitare il rilascio di attestazioni di qualificazione in carenza del requisito di unicità di incarico.
Si tratta, dunque, di uno strumento sicuramente utile per le imprese qualificate o che intendono conseguire un’attestazione di qualificazione e che sono pertanto invitate a svolgere tale accertamento preliminarmente alla sottoscrizione di un contratto di attestazione. In particolare, la consultazione viene raccomandata dall’ANAC nel caso in cui le imprese intendano conseguire una prima attestazione, ovvero rinnovare quella già posseduta, oppure procedere al cambio o all’inserimento di un direttore tecnico, o all’effettuazione della verifica triennale. Anche se gli esiti della consultazione restituiti dal servizio in uso non possono rivestire un concreto valore certificativo, l’Autorità consiglia alle imprese di avere cura, per quanto possibile, di registrare con idonee modalità la ricerca effettuata comprensiva dell’indicazione della data/ora di effettuazione della consultazione; ad esempio, mediante salvataggio e/o stampa delle informazioni restituite.
L’ANAC precisa, inoltre, che tale attività di verifica dovrà essere svolta nell’imminenza della stipula del contratto di attestazione, affinché le imprese, nella eventualità che le ricerche effettuate non abbiano rilevato evidenti criticità riguardo al rispetto del principio di unicità d’incarico, possano procedere alla sottoscrizione del contratto di attestazione ed alle correlate dichiarazioni sostitutive, con il ragionevole convincimento di non incorrere nella violazione di detto principio. A questo scopo, le SOA – nella fase che precede l’acquisizione delle dichiarazioni sostitutive circa il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente norma – saranno tenute a ricordare alle imprese la necessità di svolgere, per la loro stessa tutela, tali verifiche, oltre che a dimostrazione di aver operato con la possibile diligenza, rammentando alle stesse che il successivo venire in rilievo di eventuali violazioni del principio di unicità d’incarico, comporterà la sospensione dell’istruttoria di attestazione e l’avvio dei procedimenti finalizzati ad accertare l‘imputabilità soggettiva collegata alla dichiarazione mendace. In quella sede, le ipotizzabili iniziative assunte dalle imprese – che siano state espressive della necessaria diligenza – potranno essere tenute in debita considerazione nella valutazione complessiva del loro comportamento.