23 Aprile 2012

Dal Consiglio di Stato via libera al decreto su terre e rocce da scavo

E’ solo questione di giorni per il decreto che regolamenterà l’utilizzo delle terre e rocce da scavo. Dopo il via libera del Consiglio di Stato, il provvedimento tanto atteso sarà a breve firmato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Ministro dell’Ambiente, così come disposto dall’articolo 49 del decreto-legge sulle “liberalizzazioni” (n. 1/2012).

Secondo le disposizioni previste da tale normativa, il materiale da scavo, qualora conforme alle prescrizioni stabilite dal Codice dell’ambiente, non verrà più considerato come rifiuto e potrà essere riutilizzato per la realizzazione di opere.

Come spiegato nella nota del Ministero, “considerare il materiale di scavo automaticamente come rifiuto ha determinato forti rallentamenti nella esecuzione delle opere, in quanto doveva essere previsto già nella fase di scavo lo smaltimento in discarica del prodotto rimosso, con notevoli difficoltà nel reperimento di siti idonei.  La nuova normativa consentirà invece di ridurre i costi di questi materiali che essendo considerati come sottoprodotto potranno essere trasportati all’interno del cantiere e verso i siti di stoccaggio con costi meno onerosi”.

“Per le piccole imprese del settore edile – ha commentato il Presidente di ANAEPA-Confartigianato, Arnaldo Redaelli – la questione delle terre da scavo riveste grande interesse. Disporre di regole chiare su cui basare la corretta gestione di tali attività connesse alle lavorazioni edili, improntate a criteri di massima applicabilità e snellezza anche per le imprese di dimensioni minori e in piccoli cantieri, nel rispetto dell’ambiente, costituisce per noi una forte priorità”.

Si rammenta che sino all’entrata in vigore del suddetto regolamento ministeriale (ministeri dell’Ambiente e delle Infrastrutture), le matrici materiali da riporto possono essere considerate come sottoprodotti, e quindi essere riutilizzate (art. 3 Dl Ambiente n. 2/2012), nel rispetto di precise condizioni, ovvero che il riutilizzo di tali materiali non comporti un impatto sulla salute umana o sull’ambiente, che il sottoprodotto debba essere originato da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante, e debba essere utilizzato nel sito stesso in cui è stato scavato.

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