14 Dicembre 2016
Cosa cambia con il decreto SCIA 2
Dall’11 dicembre entra in vigore il ‘Decreto Scia 2’ (Dlgs. 25 novembre 2016, n. 222). Il provvedimento va a modificare ed integrare il Testo unico dell’edilizia e contiene la mappatura completa e la precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di silenzio assenso, nonché la definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate tipologie di intervento. La finalità è quella di garantire omogeneità in tutto il territorio nazionale mettendo fine al problema di comunicazioni differenziate nei diversi Comuni.
Scompaiono la Dia (Denuncia di Inizio Attività) e la Cil (Comunicazione di Inizio Lavori) e sono individuate le cinque procedure edilizie principali: attività di edilizia libera, Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), permesso di costruire e Scia alternativa al permesso di costruire.
Tra le opere di edilizia libera, ovvero le attività per le quali non è più necessaria la comunicazione di inizio lavori, vengono incluse: opere di manutenzione ordinaria, ovvero riparazione, rinnovamento, sostituzione di finiture di edifici, opere necessarie a integrare o mantenere in efficienza impianti tecnologici esistenti; interventi di installazione di pompe di calore di potenza termica inferiore a 12 kw; installazione di pannelli solari e fotovoltaici in edifici fuori dai centri storici; opere di pavimentazione o finitura di spazi esterni; realizzazione di aree ludiche senza scopo di lucro; installazione di elementi di arredo nelle aree pertinenti l’edificio.
In base a quanto stabilito dal decreto, va presentata la Scia alternativa al permesso di costruire, con inizio dei lavori entro 30 giorni dalla presentazione, in caso di ristrutturazioni pesanti, interventi di nuova costruzione in esecuzione di strumenti urbanistici generali e ristrutturazione edilizia disciplinata da piani attuativi. E’ obbligatoria inoltre nel caso di nuova costruzione edilizia. Per il soggetto che ha presentato la Scia viene fissato in 15 giorni dalla fine dei lavori il limite per richiedere il certificato di agibilità o un’autorizzazione sottoscritta da professionista.
Occorre invece utilizzare la Cila nei seguenti casi: restauro e risanamento conservativo che non interessano parti strutturali dell’edificio; manutenzione straordinaria leggera, ovvero interventi edilizi che non alterino la volumetria, che non modifichino la sagoma e i prospetti e che non riguardino le parti strutturali dell’edificio.
Entro il 9 febbraio 2017, si legge nel decreto, è prevista l’emanazione del Glossario Unico che dovrà essere approvato con Decreto Interministeriale previa intesa in Conferenza Unificata. Il glossario conterrà l’elenco delle principali opere edilizie, con l’individuazione delle categorie di intervento a cui le stesse appartengono e del regime giuridico a cui sono sottoposte. Le Regioni e gli Enti locali avranno tempo fino al 30 giugno 2017 per adeguarsi alle nuove disposizioni.