22 Marzo 2020
Coronavirus: si ferma l’edilizia privata
Con il DPCM di ieri sono sospese tutte le attività nei cantieri, come auspicato giorni fa anche da ANAEPA-Confartigianato Edilizia e dalle altre associazioni di categoria. Il Decreto chiude infatti tutte le attività produttive industriali e commerciali (ad eccezione di quelle essenziali o che erogano servizi di pubblica utilità), edilizia inclusa, dal 23 marzo fino al 3 aprile.
“Condividiamo la scelta restrittiva del Governo di chiudere i cantieri edili, precedentemente richiesta dall’Anaepa. Facciamo appello al senso di responsabilità di tutti e di ciascuno nel portare avanti esclusivamente le attività di emergenza”, ha commentato la notizia il Presidente di ANAEPA, Arnaldo Redaelli.
Sono consentite esclusivamente le attività indicate nell’allegato al DPCM e, per quanto riguarda il comparto delle costruzioni, quelle identificate dai codici Ateco 42, relativo all’Ingegneria civile, e 43.2, relativo alla Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzioni e installazioni. Più in dettaglio, potranno proseguire la maggioranza dei lavori pubblici rientrando nelle tre sottocategorie del codice Ateco 42: Costruzione di strade e ferrovie (42.1); Costruzione di opere di pubblica utilità (42.2) e Costruzione di altre opere di ingegneria civile (42.9).
Per quanto riguarda le attività indicate con il codice 43.2 (Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione) sono incluse le sottocategorie “Installazione di impianti elettrici” (43.21), “Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria” (43.22) e “Altri lavori di costruzione e installazione” (43.29). Sono dunque consentite le attività edilizie in cantieri privati riconducibili all’installazione di impianti (categoria 43.2).
Queste attività sono consentite previa comunicazione alla Prefettura della provincia ove è ubicata l’attività produttiva ammessa (art.1 comma 1 lettera d del DPCM) Nella dichiarazione dovrà essere indicata l’attività, ammessa, per la quale saranno svolte le lavorazioni.
Fermi invece tutti i lavori che ricadono nella “Costruzione di edifici” (Ateco 41) che “include lavori generali per la costruzione di edifici di qualsiasi tipo. Sono inclusi i nuovi lavori, le riparazioni, le aggiunte e le alterazioni, l’installazione nei cantieri di edifici prefabbricati o di strutture anche di natura temporanea. È compresa inoltre la costruzione di alloggi, edifici adibiti ad uffici, negozi, edifici pubblici e di servizio, fabbricati rurali”. Sospesa anche la sottocategoria che riguarda la “Costruzione di edifici residenziali e non residenziali” e include la costruzione completa di edifici residenziali o non residenziali eseguiti per conto proprio o per conto terzi e poi venduti.