07 Settembre 2021

Contributi messa in sicurezza: l’elenco delle opere ammesse

Entro il 16 settembre i Comuni beneficiari dovranno confermare l’interesse al contributo per il 2022 da destinare alla realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio. Lo ha reso noto in un comunicato la direzione centrale per la Finanza locale del Viminale che ha pubblicato anche l’elenco delle opere ammesse al contributo.

L’articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n.145, ha previsto, per l’anno 2021, l’assegnazione di contributi ai Comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni. Successivamente, il comma 139-bis dell’articolo 1 della citata legge n.145 del 2018, inserito dall’articolo 46, comma 1, lett. b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, ha previsto un incremento delle risorse assegnate ai comuni, ai sensi del citato comma 139. In particolare, le risorse sono state incrementate di 900 milioni di euro per l’anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l’anno 2022; tali risorse, come specificato dal secondo periodo del comma 139-bis, sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l’anno 2021, a cura del Ministero dell’interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145 della citata legge n.145 del 2018.

Il totale delle risorse disponibili per l’anno 2021 sono state già assegnate ai comuni con decreto interministeriale del 23 febbraio 2021, come rettificato dal decreto interministeriale del 25 agosto 2021. Per le risorse stanziate dal comma 139-bis, per l’anno 2022, pari a 1.750 milioni di euro, occorre procedere, come previsto dalla stessa norma, allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l’anno 2021 di cui al predetto decreto rettificativo degli allegati 1 e 2 al richiamato decreto del 23 febbraio 2021.

I Comuni beneficiari devono confermare l’interesse al contributo con comunicazione, esclusivamente con modalità telematica, da inviare al Ministero dell’interno entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ovvero entro il termine del 16 settembre 2021. Successivamente saranno formalizzate le relative assegnazioni con proprio decreto per i soli enti, che entro la data prevista, avranno provveduto a confermare l’interesse al contributo.

I contributi sono stati assegnati, in base a quanto disposto dall’articolo 2, comma 6, del decreto ministeriale del 5 agosto 2020, per la realizzazione di investimenti secondo il seguente ordine di priorità:

a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;

c) investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.

Per quanto riguarda gli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico sono stati ammessi: a) di tipo preventivo nelle aree che presentano elevato rischio di frana o idraulico, attestato dal competente personale tecnico dell’ente o di altre istituzioni anche sulla base dei dati Ispra per la riduzione del rischio e l’aumento della resilienza del territorio; b) di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali, nonché di aumento del livello di resilienza dal rischio idraulico o di frana. Per gli interventi di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti erano previsti: a) manutenzione straordinaria del manto stradale e messa in sicurezza dei tratti di viabilità (escluse la costruzione di nuove rotonde e sostituzione tappeto stradale per usura e la sostituzione dei pali della luce); b) manutenzione straordinaria su ponti e viadotti, ivi inclusa la demolizione e ricostruzione; Infine tra gli interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dell’ente, erano possibili: a) manutenzione straordinaria per miglioramento sismico per messa in sicurezza dell’edificio a garanzia della sicurezza dell’utenza; b) manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico e antincendio; c) manutenzione straordinaria per accessibilità e abbattimento barriere architettoniche d) manutenzione straordinaria per interventi di efficientamento energetico.

Elenco opere ammesse 

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