19 Luglio 2017
Contratto a chiamata per lavori di manutenzione stradale
Le imprese del settore edile potranno ricorrere a contratti a chiamata nell’appalto di lavori di manutenzione stradale straordinaria. E’ quanto chiarisce il Ministero del Lavoro in risposta ad un interpello di Confartigianato, su proposta di ANAEPA in materia di contratto di lavoro intermittente (articolo 13 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81). In particolare, si chiedeva di specificare se fosse possibile da parte di imprese del settore edile l’assunzione con contratto di natura intermittente di figure professionali quali manovali, muratori, asfaltisti, autisti e conducenti di macchine operatrici che svolgono la propria attività con carattere discontinuo nell’ambito di appalti per lavori di manutenzione stradale straordinaria in forza di determinati ordini di servizio impartiti dal committente.
L’articolo 13 del d.lgs. n. 81/2015 demanda al contratto collettivo l’individuazione delle esigenze organizzative e produttive con riferimento alle quali possono svolgersi prestazioni di lavoro intermittente e in mancanza di tali previsioni contrattuali supplisce, il decreto del Ministro del lavoro del 23 ottobre 2004, che a sua volta fa rinvio alla tabella allegata al R.D. n. 2657/1923.
Il Ministero, in assenza di specifiche previsioni contemplate dalla contrattazione collettiva di riferimento, ritiene che, per i lavori di manutenzione stradale straordinaria, «possa farsi riferimento alle attività indicate al n. 32 della medesima tabella, che non riporta alcuna distinzione in ordine alle tipologie di manutenzione stradale (ordinaria/straordinaria), a condizione che le relative figure professionali siano effettivamente adibite per lo svolgimento di lavori di manutenzione stradale, siano essi ordinari o straordinari».
Infine, nella risposta ministeriale si ammette la «legittimità del ricorso al lavoro intermittente in presenza dei requisiti soggettivi, atteso che l’articolo 13, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015 prevede che il contratto di lavoro intermittente possa in ogni caso essere concluso con soggetti «con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni».