08 Luglio 2021

Condomini: confermato Superbonus fino al 31 dicembre 2022

È in vigore la legge sul Fondo Complementare al PNRR che proroga la misura del Superbonus 110% per i condomìni, per le persone fisiche proprietarie di edifici plurifamiliari fino a 4 unità immobiliari e per gli IACP. Si tratta della legge 1° luglio 2021, n. 101 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 59/2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.160 del 6 luglio scorso.

In merito alla proroga del Superbonus 110%, il comma 3 dell’art. 1 del Dl 59, che interviene sui co.3-bis e 8-bis dell’art.119 del D.L. 34/2020 (convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020), è stato confermato in fase di conversione senza alcuna modifica e pertanto l’agevolazione è riconosciuta indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori (SAL):
– al 31 dicembre 2022, per gli interventi condominiali;
– al 30 giugno 2023, per gli interventi realizzati dagli IACP.

Inoltre, per gli interventi effettuati dai soggetti IACP per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, l’agevolazione è prorogata al 31 dicembre 2023. La legislazione vigente prevede diversamente che per gli interventi condominiali per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori (SAL) per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, l’agevolazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022; mentre per gli IACP la legislazione vigente dispone l’agevolazione fino al 31 dicembre 2022 e fino al 30 giugno 2023 per gli interventi con il 60 per cento dei lavori effettuati.

Il superbonus spetta anche fino al 31 dicembre 2022, per gli edifici da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà (cd. “mini-condomini”) da più persone fisiche (no esercenti attività di impresa, arte o professione), a condizione che alla data del 30 giugno 2022 sia stato effettuato lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Per i lavori effettuati da persone fisiche su villette a schiera ed unifamiliari, cooperative di abitazione Onlus, organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale nonché associazioni sportive, resta invariata la scadenza della detrazione del 110% al 30 giugno 2022.

 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 maggio 2021, n. 59 

LEGGE 1 luglio 2021, n. 101

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