19 Luglio 2016

Compensazione crediti-debiti PA: le indicazioni per il 2016

Le imprese che hanno effettuato lavori per la Pubblica Amministrazione anche quest’anno potranno compensare i crediti vantati con debiti oggetto di cartelle di pagamento. È quanto stabilito dal decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con quello dello Sviluppo economico, del 27 giugno 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 luglio scorso. In particolare, saranno compensabili le cartelle esattoriali notificate entro il 31 dicembre 2015, in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della PA per appalti, somministrazione, forniture, e servizi.

In merito alle modalità, restano valide quelle degli anni passati: il credito deve essere certificato mediante l’apposita piattaforma elettronica del Ministero dell’Economia e l’importo del debito deve essere minore o uguale al credito vantato. Una volta acquisita la certificazione, il creditore la presenta all’agente della riscossione competente o in forma cartacea, o comunicando il numero di certificazione ed il codice di controllo rilasciato dalla piattaforma. Questi ne verifica la conformità per poi procedere, in caso positivo, alla compensazione con conseguente rilascio dell’attestazione di pagamento limitatamente all’importo corrispondente al credito certificato.

Secondo una recente analisi dell’Ufficio Studi di Confartigianato, i debiti commerciali complessivi delle Amministrazioni pubbliche sono pari al 4,0% del PIL, valutabili in 65,4 miliardi di euro e, al contempo, persiste una situazione di criticità nel ritardo dei pagamenti della PA, fenomeno che interessa 647 mila imprese fornitrici, pari al 15,1% delle imprese attive. Le ultime valutazioni della Banca d’Italia indicano tempi medi di pagamento di 115 giorni, in riduzione rispetto ai 120 del 2014. Nel confronto internazionale effettuato su 25 paesi dell’Unione Europea i pagamenti della P.A. in Italia avvengono mediamente in 80 giorni in più della media UE.

Decreto 27 giugno 2016

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