03 Ottobre 2019

Codice Appalti, UE boccia tetto del 30% al subappalto

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza del 26 settembre 2019 ha dichiarato che una restrizione al ricorso del subappalto come quella prevista dalla normativa italiana – art. 105, comma 2, del D.lgs. 50/2016 (Codice Appalti) – che limita la possibilità di subappaltare nella misura del 30% dell’importo complessivo del contratto, non può essere ritenuta compatibile con la normativa europea (direttiva 2014/24). Tale criticità era già stata segnalata dalla lettera della Commissione Europea del 24 gennaio scorso con la quale si dava avvio della procedura di infrazione nei confronti dell’Italia.

Nella sentenza innanzitutto viene evidenziato come sia interesse prioritario dell’UE in materia di appalti la massima apertura di una gara alla concorrenza e come il ricorso al subappalto, che può favorire l’accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, contribuisca al perseguimento di tale obiettivo.

La limitazione al subappalto prevista dal Codice appalti, si legge nel testo, è giustificata dal Governo alla luce delle particolari condizioni presenti in Italia e consentirebbe di prevenire il fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici. Il contrasto alle infiltrazioni criminali per la Corte pur costituendo un obiettivo legittimo può giustificare una restrizione alle regole che si applicano nell’aggiudicazione delle gare. Il limite del 30% previsto in Italia, secondo la Corte, non appare tuttavia necessario al raggiungimento di tale obiettivo che può essere perseguito attraverso altre misure più idonee.

La sentenza conclude quindi affermando che la restrizione contenuta nel Codice appalti, vietando in modo generale e astratto il ricorso al subappalto oltre una certa percentuale, indipendentemente dal settore economico interessato dall’appalto, dalla natura dei lavori o dall’identità dei subappaltatori, e non lasciando spazio alla valutazione caso per caso da parte dell’ente aggiudicatore, non può essere ritenuta compatibile con il diritto europeo.

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