04 Marzo 2021
Codice Appalti, dall’ANAC monito sui prezzari regionali
“Le Regioni provvedano all’aggiornamento annuale del prezzario regionale a tempo debito”, così come previsto dal Codice dei contratti pubblici. È l’invito formulato dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) nel comunicato del 17 febbraio scorso nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta con riferimento ai contratti di appalto nel settore dei lavori pubblici. All’articolo 23, comma 16, del Codice è previsto infatti che “per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture sentite le Regioni interessate”.
A seguito dell’attività di monitoraggio, l’ANAC ha rilevato un’attuazione non del tutto conforme delle previsioni del Codice dei Contratti: in diversi casi le Regioni non aggiornano annualmente il prezzario regionale o lo fanno in un periodo avanzato dell’anno, limitando di fatto la validità del prezzario definita dalla norma al 31 dicembre di ogni anno. Da qui l’invito dell’ANAC alle Regioni a provvedere in modo tempestivo alle indicazioni della norma sopra richiamata, al fine di consentire alle stazioni appaltanti, che sono tenute a determinare l’importo delle lavorazioni in aderenza alle indicazioni dei prezzari regionali, di definire il computo metrico sulla base di prezzi aggiornati al reale andamento del mercato, nonché di evitare l’attivazione del potere sostitutivo attribuito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Al riguardo, l’Autorità ribadisce ai progettisti la necessità che si debbano attenere alle indicazioni contenute nei prezzari regionali al fine di quantificare l’importo delle lavorazioni in presenza di situazioni particolari e specifiche del singolo cantiere, fornendo adeguata motivazione della variazione introdotta rispetto al prezzo indicato nel prezzario, accompagnata da idonea documentazione a giustificazione della stessa e/o del nuovo importo quantificato.
Infine, l’ANAC evidenzia anche il percorso virtuoso avviato da diverse Regioni ai fini dell’introduzione nei prezzari regionali di prodotti e/o lavorazioni rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi (di cui al decreto del Ministero dell’ambiente 11 ottobre 2017 – Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), auspicando che tale percorso possa essere intrapreso da un numero sempre maggiore di Regioni.
In un altro comunicato, sempre del 17 febbraio l’ANAC dà notizia dell’aggiornamento del calcolo del «coefficiente R», utilizzato in riferimento alle tariffa applicata per le attestazioni Soa delle imprese di costruzione. Il valore del coefficiente per l’anno 2021 è stato stabilito in 1,306.