18 Ottobre 2016

Codice appalti, dall’ANAC indicazioni sul massimo ribasso

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti (d.lgs. n. 50/2016) e alle incertezze applicative emerse in merito alle aggiudicazioni con il criterio del massimo ribasso, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha ritenuto opportuno fornire delle indicazioni operative sulle offerte da considerare anomale. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, infatti, la stazione appaltante, al fine di tutelare la concorrenza e la trasparenza, può prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.

Con il comunicato del 5 ottobre scorso, l’ANAC ha cercato di fare chiarezza sulle cinque modalità di calcolo della soglia di anomalia. Nel dettaglio erano stati segnalati all’Autorità, tra gli altri, casi di ricorso non corretto alla possibilità offerta dal comma 8 dell’articolo 97, ovvero l’esclusione automatica delle offerte che superano la soglia di anomalia per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, quando vi siano almeno dieci offerte valide.

Il Codice, all’art. 97, comma 2, stabilisce che quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, «la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno» tra i cinque criteri contenuti nelle lettere da a) a e).

Nella lettera a) si affronta la questione dell’accantonamento: quando ci sono più offerte di identico valore viene precisato che non è più possibile utilizzare più la prassi dell’accantonamento prevista all’articolo 121 del previgente Codice per il fatto stesso che tale articolo è stato abrogato e che, quindi, non è più applicabile. Conseguentemente – precisa il comunicato – il mancato accantonamento di un’offerta identica a quella presentata da altro concorrente e accantonata per il calcolo della soglia di anomalia non produce discriminazione tra gli operatori economici ammessi alla gara. Seguono poi le indicazioni sui restanti metodi di calcolo.

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