21 Novembre 2017
Indennità di trasferta: Cassazione conferma l’esenzione con effetto retroattivo
Con una recente sentenza, la n. 27093 del 2017, la Corte di Cassazione ha confermato l’esenzione dall'imposizione contributiva e fiscale delle somme versate a titolo di rimborso per la trasferta. Tale principio, fortemente sostenuto dall’ANAEPA, ha effetto retroattivo e dunque vale anche per il periodo antecedente all’entrata in vigore dell’art. 7-quinquies del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 (convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225), con cui è stata introdotta una norma di interpretazione autentica riguardo alla disciplina in materia di trattamento fiscale e contributivo dei lavoratori trasfertisti e dei lavoratori in trasferta.