22 Novembre 2019
Cassazione, ecobonus si applica anche sui fabbricati locati
Il bonus fiscale del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici può essere richiesto anche dalle società immobiliari per gli interventi su immobili destinati alla locazione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione in una recente sentenza n. 29164 pubblicata il 12 novembre scorso, sulla spettanza della detrazione per le spese relative ad interventi di efficientamento energetico su immobili concessi in locazione a terzi.
D’altro canto, in passato l’Agenzia dell’Entrate ha sempre sostenuto – in particolare con le risoluzioni n. 340/E e 303 del 2008 – che la detrazione dell’ecobonus sia riconosciuta solo con riferimento agli “immobili strumentali” all’esercizio dell’attività imprenditoriale, con esclusione di quelli concessi in locazione a terzi (cd. “beni merce” destinati a produrre reddito).
Ora la Cassazione chiarisce definitivamente la spinosa questione degli immobili locati riconoscendo il beneficio per tutti i titolari d’impresa, in conformità con un precedente pronunciamento della Suprema Corte (sentenza n. 19815/2019). Nella sentenza, in linea con quanto sostenuto anche da ANAEPA-Confartigianato Edilizia, viene riaffermato il principio di diritto:
«Il beneficio fiscale, consistente in una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, di cui all’artt. 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e al decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 19 febbraio 2007, per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi.»
ANAEPA-Confartigianato Edilizia auspica un’analoga risoluzione anche per il sismabonus in caso di immobili locati che pone molti dubbi agli operatori: l’Agenzia delle Entrate, in risposta all’interpello n. 393/2019, ha dato parere negativo sulla possibilità che una società in house providing possa beneficiare delle agevolazioni fiscali conseguenti a interventi finalizzati a ridurre il rischio sismico relativamente a immobili locati a terzi. In precedenza invece con la Risoluzione 22/E/2018 aveva riconosciuto l’applicabilità del Sismabonus anche per immobili da locare.