04 Maggio 2020
Cantieri e DPI: l’elenco delle mascherine validate dall’INAIL
Da oggi 4 maggio si torna in cantiere, ma occorrerà rispettare sempre le misure di sicurezza necessarie a contenere la diffusione del Covid-19. In particolare, laddove lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, è necessario l’utilizzo di mascherine, occhiali e altri dispositivi di protezione individuale (dpi). In soccorso di imprese e datori di lavoro per districarsi sulle varie tipologie di dispositivi in commercio, l’Istituto nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, INAIL, ha stilato un elenco dei dpi validati in costante aggiornamento.
L’art.15, comma 3, del decreto legge n.18 del 2020 ha infatti attribuito all’INAIL la funzione di validazione straordinaria e in deroga dei dispositivi, funzionali a mitigare i rischi connessi all’emergenza sanitaria in corso. Nell’elenco, è riportata per ciascun dispositivo la data di validazione, la tipologia di prodotto, il nominativo del produttore e/o dell’importatore con la regione/nazione di riferimento, e un’immagine, se disponibile.
La lista – consultabile a questo link – si riferisce esclusivamente ai dpi validati dall’Inail sulla base della documentazione trasmessa dal produttore/importatore. La validazione in deroga dell’Istituto riguarda soltanto i singoli modelli di dpi presi in considerazione e non può essere estesa in alcun modo all’intera produzione/importazione di altri dispositivi, anche della stessa serie, da parte delle imprese presenti nell’elenco.
Quasi tutti i dispositivi sottoposti all’esame dell’Istituto, a partire da quelli delle vie respiratorie, rientrano tra quelli di III categoria e possono essere validati solo se rispettano i requisiti di sicurezza prescritti dalle istruzioni operative INAIL dello scorso 19 marzo. Le semimaschere filtranti FFP2 e FFP3, in particolare, devono garantire i requisiti tecnici prescritti dalle norme in vigore (UNI EN 149:2009 o standard internazionali equipollenti), con particolare riferimento a capacità filtrante, perdita di tenuta e resistenza respiratoria, in modo tale da assicurare elevate e affidabili prestazioni di sicurezza per gli operatori che le indossano.
Non rientrano in questa tipologia le mascherine chirurgiche o assimilabili, per la cui validazione è competente l’Istituto Superiore di Sanità, né mascherine destinate a usi differenti dalla protezione dei lavoratori.04.