07 Giugno 2021
Bonus ristrutturazioni: anche per nuove costruzioni post sisma
Ammessi alla detrazione del 50% gli interventi di ristrutturazione edilizia in caso di demolizione e ricostruzione di immobili residenziali danneggiati irreparabilmente da eventi calamitosi per i quali è intervenuta una dichiarazione dello stato di emergenza, per la parte che eccede il contributo post sisma, compresi quindi gli interventi qualificati come “nuova costruzione”. Lo ha precisato l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 389 del 21 giugno 2021 ad interpello.
La richiesta di chiarimento riguarda un contribuente proprietario di un’unità immobiliare sita al primo piano di una bifamiliare danneggiata dal terremoto del 2016, che è stata dichiarata dal Comune, a seguito dello stato di emergenza disposto dal Governo, inagibile fino alla sua messa in sicurezza. L’istante e l’altro proprietario intendono eseguire dei lavori di demolizione e ricostruzione di pari volumetria, ma con diversa sagoma e prospetti in modo che l’edificio sia conforme con le normative antisismiche, energetiche, di accessibilità ed impiantistica. Il contribuente specifica che il Comune rilascerà, per il tipo di intervento effettuato, il titolo edilizio di “nuova costruzione”, non potendo attribuire quello di “ristrutturazione” ai sensi del Dpr 380/2001, in quanto l’edificio si trova in zona paesaggisticamente vincolata. Riferisce, inoltre, che non ha ancora ricevuto alcun contributo per la ricostruzione post-sisma. Il quesito riguarda la possibilità di accedere, per la parte di spesa eccedente il contributo post-sisma, alla detrazione del 50% prevista dall’articolo 16-bis del Tuir nonostante la classificazione di “nuova costruzione”.
La detrazione in argomento, ricorda l’Agenzia, può essere applicata dalle persone fisiche per le spese di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (articolo 3, Dpr n. 380/2001), effettuate su immobili residenziali. L’agevolazione si estende ad alcuni lavori di manutenzione ordinaria nel caso di interventi sulle parti comuni degli edifici (lettera a, articolo 3, Dpr n. 380/2001). Gli interventi devono essere eseguiti su edifici esistenti ed in generale non devono realizzare una nuova costruzione (circolare n. 121/1998).
Tuttavia in base a quanto previsto dalla lettera c) dell’articolo 16-bis, la misura agevolativa spetta, anche per gli interventi su unità immobiliari danneggiate a seguito di eventi calamitosi, anche se le opere realizzate non sono tra quelle comprese nelle tipologie delle lettere a) e b) dall’articolo del 3 del Dpr n. 380/2001 ammesse al beneficio, ovvero manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.
Sull’argomento, la circolare n. 19/2020, in linea con la disposizione, ha chiarito che in relazione ai lavori necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, l’agevolazione spetta a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza e concerne tutti gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino di un immobile danneggiato a seguito di un evento calamitoso, indipendentemente dalla categoria edilizia alla quale appartengono.
L’Agenzia ritiene quindi che l’ambito di applicazione dell’agevolazione non sia circoscritto ai soli interventi qualificabili nelle lettere da a) a d) dell’articolo 3, comma 1, del Dpr n. 380 del 2001. L’Istante potrà dunque beneficiare del bonus ristrutturazioni, in base all’articolo 16-bis, comma 1, lettera c) del Tuir, per la parte che eccede il contributo post-sisma, compresi, quindi, gli interventi di “nuova costruzione” eseguiti nei limiti e nel rispetto degli strumenti urbanistici previsti.