14 Maggio 2021
Bonus facciate anche per via privata ma a uso pubblico
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 337 del 12 maggio, ha ammesso il bonus fiscale del 90% anche per gli interventi realizzati sulla facciata di una palazzina che risulti visibile da una strada privata, purché sia una via ad “uso pubblico”. Nel caso in questione oggetto di interpello, si tratta di un condominio, che ha approvato la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria per il recupero dell’involucro esterno di un immobile situato all’interno di un complesso residenziale costituito da palazzine con appartamenti e da ville isolate e a schiera.
L’istante precisa inoltre che il lato nord del fabbricato oggetto dei lavori è visibile da una strada comunale, mentre il lato sud è visibile da una “via” che è parte integrante del complesso residenziale, costituendo una strada di affaccio anche di altre ville del complesso, ma al contempo non è una strada “privata e chiusa, bensì su una strada dove circolano liberamente persone e mezzi provenienti sia dall’esterno che dall’interno del complesso residenziale”. Pertanto, secondo l’istante, ne deve essere riconosciuto un “uso pubblico” (sentenza n. 2999/2020, Consiglio di Stato).
La questione sottoposta alle Entrate riguarda quindi la possibilità per i condomini di usufruire dello sconto Irpef del 90% (cd. Bonus facciate) in relazione alle spese sostenute sui lavori realizzati sull’intero perimetro esterno della palazzina o se l’agevolazione è preclusa per il lato visibile dalla strada interna. L’Agenzia delle Entrate, nella risposta, ha ricordato che la detrazione prevista dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi da 219 e 223, della legge n. 160/2019) può essere applicata soltanto in caso di spese finalizzate al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici situati nelle zone A o B delle città, secondo le indicazioni del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei Lavori pubblici. La misura è stata infatti introdotta per rinnovare e restituire decoro alle città di particolare pregio storico, artistico e ambientale e favorire, in generale, il risanamento degli edifici situati nei centri urbani con determinate caratteristiche.
Con la circolare n. 2/2020 le Entrate avevano già fornito chiarimenti sull’applicazione del bonus facciate, specificando, tra l’altro, che la detrazione è riconosciuta esclusivamente per gli interventi effettuati sulle strutture opache verticali della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, dell’involucro “esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)” e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la “struttura opaca verticale”. Sono agevolabili, ad esempio, la mera tinteggiatura della superficie o il rinnovo dei balconi.
La detrazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico; quindi, sono escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Inoltre, nel documento si richiama il parere del Mibact, secondo il quale una strada vicinale è assimilabile a una strada comunale se a uso pubblico e, quindi, destinata al passaggio collettivo. Il ministero afferma, sull’argomento, che “costituendo l’edificio un organismo edilizio prospiciente strade destinate ad uso pubblico, i lavori finalizzati al recupero dell’involucro esterno possono essere ammessi alle agevolazioni previste dalla citata normativa ed essere ammessi al bonus facciate”.
L’Agenzia ritiene, quindi, che in concreto se la facciata è effettivamente visibile dalla strada o da suolo a uso pubblico, gli interventi descritti nell’interpello rientrano tra le ipotesi ammesse all’agevolazione del 90 per cento.