30 Marzo 2022
Bonus edilizi e Sostegni ter, come cambia la cessione del credito
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto Sostegni ter (Legge 28 marzo 2022, n. 25 di conversione del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4), cambia nuovamente il meccanismo delle opzioni alternative alle detrazioni edilizie, in particolare della cessione del credito ed entra in vigore la possibilità di due ulteriori cessioni, oltre alla prima.
In materia di cessione dei crediti edilizi, la norma dettata dal testo di partenza che consentiva un’unica cessione del credito, è stata integrata/sostituita, con quella successivamente introdotta dall’articolo 1 del “decreto antifrodi” Dl 13/2022 (ora abrogato), recependo in parte le richieste di imprese e associazioni di categoria fra cui ANAEPA-Confartigianato.
In sintesi: in caso di opzione per lo sconto in fattura sul corrispettivo dovuto e successiva cessione del corrispondente credito da parte del fornitore (articolo 121, comma 1, lettera a), Dl n. 34/2020) sia in caso di cessione diretta del credito ad opera del beneficiario (articolo 121, comma 1, lettera b), Dl n. 34/2020), sono possibili altre due ulteriori cessioni. Ciò a condizione che avvengano nei confronti di banche, altri intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d’Italia (articolo 106 e articolo 64, Dlgs n. 385/1993) o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia. Qualora il contribuente opti per lo sconto in fattura, restano possibili ulteriori tre operazioni di cessione questo in quanto lo sconto in fattura non viene conteggiato fra le tre operazioni di cessione possibili.
A partire dalle comunicazioni inviate dal 1° maggio 2022, non sono possibili cessioni parziali successive alla prima opzione: a tal fine, a ciascun credito sarà attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità individuate da un provvedimento dell’Agenzia delle entrate. Dunque, con riferimento alle comunicazioni di prima cessione o di sconto sul corrispettivo trasmesse a partire da quella data, il fornitore (nell’ipotesi di opzione per lo sconto in fattura) ovvero il primo cessionario (nell’ipotesi di cessione del credito da parte del beneficiario della detrazione) potrà cedere il credito acquisito esclusivamente per il suo intero ammontare e non per una sola parte.
I contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni appena citate saranno considerati nulli.
Infine, viene prorogato al 29 aprile il termine per l’invio delle comunicazioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito in relazione alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue del 2020; di conseguenza, precisa l’Agenzia delle entrate, slitta anche la data al 23 maggio, a partire dalla quale saranno messe a disposizione le dichiarazioni precompilate.