18 Marzo 2022

Bonus edilizi, chiarimenti delle Entrate sulle cessioni multiple dei crediti

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con una FAQ del 17 marzo per chiarire, a seguito dell’entrata in vigore del decreto Frodi, quante e quali cessioni possono essere effettuate da parte di coloro che antecedentemente all’entrata in vigore del decreto (26 febbraio 2022) hanno già comunicato all’Agenzia l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

L’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 (cosiddetto Dl Frodi) ha infatti modificato gli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), reintroducendo il divieto di cessione ulteriore alla prima con riferimento al Superbonus, ai Bonus diversi dal Superbonus e ai Bonus anti-COVID (che era stato previsto dall’articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 – cd. decreto Sostegni-ter – poi abrogato dal medesimo decreto Frodi), prevedendo, inoltre, la possibilità – a partire dal 26 febbraio 2022 (data di entrata in vigore del decreto Frodi) – di effettuare due ulteriori cessioni a favore di soggetti qualificati, precisamente banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia. Nessuna modifica invece è intervenuta sul comma 2 dell’articolo 28, Dl Sostegni-ter che detta la disciplina transitoria per le comunicazioni effettuate entro il 16 febbraio 2022, e sul successivo comma 3, che prevede la nullità dei contratti stipulati in violazione delle nuove misure.

In definitiva, alla luce delle regole delineate, l’Agenzia, al fine di tutelare l’affidamento dei contribuenti e di evitare disparità di trattamento tra gli stessi, fornisce il seguente quadro sulle opzioni esercitabili:

Prima cessione o sconto:
• Prima cessione o sconto comunicati all’Agenzia entro il 16 febbraio 2022: il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (jolly) e poi due volte a soggetti “qualificati”
• Prima cessione comunicata all’Agenzia dal 17 febbraio 2022: il credito può essere ceduto due volte a soggetti “qualificati”
• Sconto comunicato all’Agenzia dal 17 febbraio 2022: il credito può essere ceduto una volta a chiunque e poi due volte a soggetti “qualificati”

Cessioni successive alla prima:
• Cessioni successive alla prima comunicate all’Agenzia entro il 16 febbraio 2022: il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (jolly) e poi due volte a soggetti “qualificati”
• Cessioni successive alla prima comunicate all’Agenzia entro il 16 febbraio 2022 e cessione jolly comunicata all’Agenzia dal 17 febbraio: il credito può essere ceduto due volte a soggetti “qualificati”

 

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