07 Ottobre 2022

Bonus edilizi: chiarimenti dalle Entrate per cessione e sconto in fattura

Pubblicata la circolare dell’Agenzia delle Entrate con le novità che hanno interessato la cessione o lo sconto in fattura dei bonus edilizi dopo la conversione in legge dei decreti Aiuti (Dl n. 50/2022) e Aiuti-bis (Dl n.115/2022). Con le nuove disposizioni, la responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e del cessionario del credito, in presenza di concorso nella violazione, è limitata ai soli casi di dolo e colpa grave. La circolare n. 33/E, in particolare fornisce chiarimenti sulla cessione dei crediti ai “correntisti” e ulteriori precisazioni in merito agli “indici di diligenza”, già elencati nella circolare n. 23/E dello scorso giugno, nonché rese specifiche indicazioni a seguito delle modifiche apportate al Superbonus dal decreto Aiuti. Con l’occasione vengono inoltre date istruzioni per la gestione di eventuali errori nella comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.

L’articolo 33-ter, introdotto dalla legge di conversione del decreto “Aiuti-bis” (Dl n. 115/2022), ha integrato le disposizioni sullo sconto in fattura e sulla cessione del credito inserendo all’articolo 14 del decreto Aiuti i commi 1-bis.1 e 1-bis.2. Nel dettaglio il comma 1-bis.1, intervenendo sul comma 6 dell’articolo 121 del decreto “Rilancio”, ha modificato la disciplina della responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e dei cessionari in presenza di concorso nella violazione, limitandola ai soli casi di dolo e colpa grave, a condizione che siano state rispettate le previsioni di legge e che siano stati acquisiti il visto di conformità, le asseverazioni e le attestazioni prescritte dal decreto “Rilancio”.

l comma 1-bis.2, inoltre, ha previsto l’applicazione delle nuove misure anche per i crediti sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione del visto di conformità e delle attestazioni e asseverazioni (comma 1-ter del citato articolo 121) a condizione che il cedente, purché non sia un “soggetto qualificato” e che coincida con il fornitore, acquisisca tutte le certificazioni mancanti.
L’Agenzia fa un quadro sul concetto di “violazione dolosa”, cioè, in estrema sintesi, quella attuata con l’intento di pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta ovvero di ostacolare l’accertamento, e su quello di “colpa grave” che sussiste quando la negligenza e l’imperizia sono indiscutibili. A titolo di esempio ricorre il dolo quando il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito, perché sussiste un accordo con il cedente o perché nonostante il cessionario abbia rilevato tale inesistenza decide di procedere comunque. La colpa grave ricorre, ad esempio, quando il cessionario abbia omesso, in termini “macroscopici”, la diligenza richiesta, ad esempio, la documentazione sia assente o contraddittoria come il caso in cui l’immobile è addirittura diverso o l’asseverazione si riferisce ad altro fabbricato.

Sempre alla luce delle modifiche normative introdotte dal decreto Aiuti-bis (Dl n.115/2022), la circolare fornisce inoltre una più specifica chiave di lettura degli indici di diligenza in capo agli acquirenti dei crediti d’imposta, che hanno un carattere esemplificativo e sono finalizzati a rendere omogenea e trasparente l’azione dell’Agenzia sul territorio nazionale.

La circolare commenta inoltre le novità introdotte in sede di conversione del decreto Aiuti, in merito alla possibilità per le banche o le società appartenenti ad un gruppo bancario di cedere i crediti ai “correntisti” (diversi dai consumatori o utenti), fermo restando il divieto per il correntista cessionario del credito di operare ulteriori cessioni.

Finestra temporale più ampia per coloro che non hanno inviato nei tempi la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, ossia entro il 29 aprile 2022 per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020. È infatti possibile avvalersi, a determinate condizioni, della “remissione in bonis”, istituto che consente di inviare la comunicazione fino al 30 novembre 2022 (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi), versando un importo pari alla misura minima della sanzione stabilita.

La circolare contiene, infine, indicazioni utili nel caso siano stati commessi errori nella comunicazione di opzione inviata. In particolare, se l’errore nella comunicazione è formale, ad esempio sono stati riportati in modo sbagliato i dati catastali o lo stato di avanzamento lavori, è sufficiente inviare una segnalazione tramite pec. Se invece l’errore è sostanziale, cioè se incide su elementi essenziali del credito ceduto, è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio. Decorso tale termine, se il cessionario ha accettato il credito, le parti potranno richiedere l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette, inviando un apposito modello a una casella pec dedicata.

 

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