27 Agosto 2010
Arriva la SCIA, segnalazione certificata inizio attività
Dal 1° agosto 2010 grandi e piccole imprese di costruzione, per avviare una nuova attività o lavori edili, dovranno semplicemente presentare all’amministrazione competente la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività), un’autocertificazione che deve essere però corredata con asseverazioni e attestazioni da parte di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l’avvio dell’attività. E’ quanto stabilito dall’art. 49 co. 4 bis della legge di conversione 122/2010 della manovra finanziaria (D.L. 31 maggio 2010 n. 78). Inoltre, se dopo 60 giorni l’amministrazione non interviene per contestare l’opera di ristrutturazione, ampliamento o costruzione, l’impresa potrà proseguire con i lavori. Trascorso questo periodo di tempo l’amministrazione può intervenire solo in caso di pericolo di danni per il patrimonio culturale e artistico, per la salute, l’ambiente e la sicurezza pubblica.
Inoltre, tutte quelle opere di edilizia che fino allo scorso luglio con la Dia (Denuncia inizio attività) dovevano aspettare 30 giorni prima di poter essere iniziate, ora potranno partire subito dopo il deposito della segnalazione, ferma restando la possibilità di effettuare verifiche in corso d’opera.
La Scia subentra alla Dia nelle norme nazionali e in quelle regionali: non concerne, dunque, l’attività edilizia libera, che continuerà a seguire l’iter indicato dal Dl 40/2010, ovvero semplice comunicazione con relazione tecnica e lavori subito al via. In ogni caso la segnalazione certificata di inizio attività “non potrà essere utilizzata nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte, nonché quelli imposti dalla normativa comunitaria”.