17 Maggio 2013

Apprendistato professionalizzante, firmato l’accordo

Il 6 maggio u.s. è stato sottoscritto un accordo tra le Parti sociali dell’edilizia (ANAEPA-Confartigianato Edilizia, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI e le Segreterie Nazionali FILLEA FILCA FENEAL) per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante, in attuazione di quanto previsto dal Dlgs 14 settembre 2011, n.167.

Si tratta del primo contratto del comparto artigiano edile che recepisce integralmente le disposizioni contenute nel Testo unico sull’apprendistato, fornendo così certezze alle imprese sulle assunzioni. L’accordo fissa in sei settimane il periodo di prova, durante il quale ciascuna delle parti contraenti potrà risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso o di indennità, con il solo pagamento all’apprendista delle ore di lavoro effettivamente prestate.

La durata del contratto è determinata in relazione alla qualifica da conseguire ed ai gruppi di lavorazioni, da un minimo di 36 fino ad un massimo di 60 mesi. Per garantire un’idonea formazione tecnico-professionale, l’accordo prevede un monte annuo formativo di 80 ore da svolgere in azienda o all’esterno (presso scuole edili o enti accreditati di emanazione o partecipati dalle organizzazioni imprenditoriali).

Tra gli altri punti essenziali di tale Accordo si richiamano:

  • la conferma dell’esclusione dal consolidamento degli apprendisti per le imprese fino a 10 dipendenti (come da normativa in vigore);
  • la rimodulazione della durata dell’apprendistato in relazione a quanto previsto dal Dlgs167/2012  come modificato dalla legge Fornero;
  • le percentuali retributive che restano invariate;
  • la possibilità per l’impresa di avvalersi del sistema bilaterale per la compilazione del Piano Formativo Individuale;
  • la riduzione del 50% delle ore di formazione in caso di assunzione di apprendista con oltre 26 anni di età;
  • la disciplina della figura del tutore per l’attuazione del programma formativo.
La regolamentazione decorre dal 1 giugno 2013: le parti intendono pertanto ulteriormente prorogata fino alla fine del mese di maggio 2013 la possibilità di assunzione con il ‘vecchio regime’ avente scadenza il 12 c.m., sulla base del precedente accordo di proroga sottoscritto il 12 dicembre 2012.
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