03 Maggio 2012

Appalti, tempi più lunghi con la decertificazione

Dal 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le disposizioni dell’art. 15 della legge di stabilità 2012, L.183/2011 e quindi il divieto per le amministrazioni pubbliche di richiedere o accettare certificati o atti di notorietà che siano già in possesso di un altro ente pubblico, dunque, con minori oneri per le imprese. Ma, seppur condivisibile nella finalità di semplificare ed eliminare i certificati, con la norma sulle “decertificazioni” si rischia di ottenere l’effetto contrario per quel che riguarda le procedure di partecipazioni gli appalti.

In sostanza, ora l’impresa non può più presentare alla stazione appaltante i certificati da allegare ai documenti richiesti, ma solo autocertificazioni che saranno poi controllate dalle stazioni all’esito della gara. Anche il documento unico di regolarità contributiva (DURC), come chiarito in una nota del Ministero del Lavoro del 16 gennaio u.s. e recentemente dal c.d. “Decreto Semplificazioni” (Legge 4 aprile 2012,   n. 35), nell’ambito di lavori pubblici e privati, deve essere acquisito d’ufficio dalla Pubblica amministrazione, fermo restando la non autocertificabilità di suddetto documento (rilasciato dall’INPS, INAIL e Casse Edili).

Ed qui che la “decertificazione” sta creando più problemi di quanti ne vorrebbe risolvere, specialmente per le stazioni appaltanti, costrette a tempistiche più lunghe per ottenere i certificati dagli organismi competenti. In assenza di una banca dati che racchiuda tutti i documenti necessari ai fini della gara, il nodo della circolazione dei certificati all’interno della PA rappresenta una criticità che di fatto rischia di vanificare il principio di semplificazione che il legislatore ha voluto introdurre. Le prefetture ad esempio, non sono informatizzate, e dunque la richiesta dei certificati deve essere effettuata tramite raccomandata, un iter che può richiedere anche diversi giorni. Così come con le Camere di Commercio che presentano, a seconda degli uffici, condizioni diverse per l’accesso alle proprie banche dati.

ANAEPA-Confartigianato auspica che la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di cui all’art. 20 Legge 4 aprile 2012, n.35), istituita dal 1° gennaio 2013 presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP), che raccoglierà e gestirà la documentazione comprovante i requisiti di carattere generale, tecnico organizzativi e economico finanziari dei partecipanti alle gare nazionali di appalto, possa ovviare a tali inconvenienti, sgravando le imprese dal presentare e ripresentare la stessa documentazione più volte e consentendo alle amministrazioni di svolgere i controlli necessari in maniera più rapida.

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