16 Gennaio 2018

Appalti sottosoglia: aggiornate le linee guida ANAC

A seguito della modifica introdotta con il decreto legislativo cd. Correttivo del 19 aprile 2017, n. 56, si è reso necessario da parte di ANAC un aggiornamento delle Linee guida n. 4 di attuazione del Codice dei contratti pubblici (articolo 36 comma 7) sulle Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (5,548 milioni di euro). Pertanto, l’ANAC sulla base della consultazione con operatori economici e amministrazioni aggiudicatrici, ha proposto un nuovo testo che dovrà ora acquisire il parere del Consiglio di Stato per l’approvazione definitiva.

Accogliendo i suggerimenti di operatori e associazioni di categoria, sono state introdotte delle semplificazioni, per le stazioni appaltanti, nel regime dei controlli, variamente atteggiate in riferimento alle soglie di spesa, alla natura del requisito oggetto di verifica e alla modalità di espletamento del controllo. In particolare, per i contratti di importo fino a 5.000,00 euro, che rappresentano l’80% del totale degli affidamenti compresi nella soglia 0-40.000,00 (pari a ca. 4 milioni su 5), si è ritenuto di consentire alle stazioni appaltanti di potere procedere alla stipula del contratto sulla base di un’autocertificazione rilasciata dall’affidatario, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, di attestazione completa del possesso dei requisiti, unitamente alla consultazione del casellario ANAC, del DURC ed, eventualmente, dei requisiti nei confronti della P.A. (es. white-list).

Al fine di contrastare il consolidamento di rapporti solo con determinati operatori economici, l’Autorità è intervenuta sulla questione del principio di rotazione, chiarendo che esso opera in caso di commessa precedente identica o analoga a quella di cui trattasi e laddove la stazione appaltante, per obbligo o per scelta, delimiti il numero di operatori economici invitati alla gara. Tale modalità sarà operativa all’interno di fasce di valore degli affidamenti, da prevedere in apposito regolamento a cura della stazione appaltante. Il rispetto del principio di rotazione, scrive l’ANAC, comporta la non “riutilizzabilità” del contraente uscente, salvo casi eccezionali e la non “riutilizzabilità” dell’operatore economico invitato e non affidatario, salvo deroga motivata. Infine, per gli affidamenti infra 1.000 euro, è derogabile motivatamente.

Si è peraltro ritenuto opportuno specificare, che l’applicazione del principio di rotazione non deve essere aggirata per effetto di arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell’appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici.

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