11 Luglio 2022
Appalti pubblici e caro materiali: cosa prevede il decreto PNRR 2
Il c.d. Decreto PNRR 2, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” e convertito in Legge n. 79 del 29 giugno 2022, è entrato in vigore il 30 giugno scorso e reca, tra le altre varie misure, alcune disposizioni di interesse per il settore dei lavori pubblici.
Per fronte ai pesanti aumenti dei costi dei materiali per i lavori, con i commi 2-ter e 2-quater dell’articolo 7 il legislatore fornisce un’“interpretazione autentica” dell’articolo 106 comma 1 lettera c) del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016): quest’ultima disposizione prevede che contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nel caso in cui la necessità di modifica sia determinata da “circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore”. In tali casi le modifiche all’oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d’opera.
Ora il comma 2-ter chiarisce che la suddetta disposizione del Codice dei contratti si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate sono incluse anche quelle impreviste e imprevedibili che causino l’alterazione significativa del costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera.
In tali circostanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l’aggiudicatario possano proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell’opera, una variante in corso d’opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.