25 Febbraio 2026
Appalti pubblici: da ANAC indicazioni sulla corretta identificazione del CCNL
Con il Comunicato del Presidente n. 2, approvato dal Consiglio in data 10 febbraio 2026, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha fornito ulteriori precisazioni operative in ordine all’individuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro da applicare nell’ambito delle procedure di affidamento di appalti e concessioni.
L’intervento si colloca nel quadro delle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici, che impone alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti l’obbligo di indicare, sin dalla fase degli atti di gara e nella decisione di contrarre, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’affidamento.
In base alla disciplina vigente, il contratto collettivo individuato deve risultare in vigore per il settore e per l’ambito territoriale in cui le prestazioni sono eseguite, deve essere stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e deve presentare una stretta connessione con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione, anche quando tale attività sia svolta in via prevalente.
Nel fornire le proprie indicazioni, ANAC ha precisato che, tra i contratti collettivi riconducibili alle prestazioni oggetto dell’affidamento, la stazione appaltante è tenuta a selezionare quelli sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. A tal fine, occorre fare riferimento ai contratti collettivi presi in considerazione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella predisposizione delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro. Qualora l’appalto riguardi un settore per il quale tali tabelle non siano disponibili, la stazione appaltante dovrà richiedere al medesimo Ministero l’indicazione del contratto collettivo applicabile sulla base delle informazioni in suo possesso.
L’obbligo di individuazione del contratto collettivo non trova, di regola, applicazione nei casi in cui tale indicazione non risulti pertinente rispetto alla natura dell’affidamento, come nei servizi di carattere intellettuale o nelle forniture prive di posa in opera. I criteri stabiliti dal Codice si applicano, per quanto compatibili, anche alle prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora esse raggiungano una soglia pari o superiore al trenta per cento della medesima categoria omogenea di attività rispetto all’oggetto principale del contratto.
Il Codice disciplina, inoltre, le modalità attraverso le quali le stazioni appaltanti devono accertare la sussistenza della stretta connessione tra l’ambito di applicazione del contratto collettivo e le prestazioni oggetto dell’affidamento. In particolare, è richiesto un preliminare esame volto a individuare il contratto collettivo maggiormente attinente all’oggetto dell’appalto e alle attività che l’operatore economico sarà chiamato a svolgere. Successivamente, occorre verificare l’ambito di applicazione del contratto con riferimento ai sottosettori di classificazione dei contratti collettivi nazionali depositati presso l’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito presso il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL).


