30 Gennaio 2012
Appalti più semplici con il Dl semplificazioni
Con la firma del Capo dello Stato e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, è entrato in vigore il Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”: il pacchetto di misure intende modernizzare e velocizzare, attraverso la semplificazione di adempimenti burocratici e procedure, i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e aziende. Anche negli appalti pubblici sono previsti meno oneri per le imprese con nuove norme sulle gare e con l’istituzione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
Ogni anno le imprese presentano in media la stessa documentazione 27 volte alle varie stazioni appaltanti. Con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, operativa da gennaio 2013 e istituita presso l’AVCP (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), le amministrazioni potranno consultare un fascicolo elettronico della documentazione di impresa comprovante i requisiti necessari alla partecipazione di gare d’appalto ed effettuare i controlli sul possesso dei requisiti, senza richiedere la documentazione alle imprese. In questo modo saranno fortemente semplificate le procedure di verifica e le imprese saranno alleggerite dall’incombenza di produrre più volte certificati e documentazioni dei requisiti richiesti. Il risparmio stimato per le PMI è di circa 140 milioni all’anno.
Sempre in tema di appalti, viene introdotta la responsabilità solidale tra appaltatore e committente: “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché (versare) i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento”.
Il decreto, infine, interviene anche in materia di SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), che dovrà essere corredata dalle attestazioni e dalle asseverazioni dei tecnici abilitati solo nel caso in cui siano richieste espressamente dalla normativa vigente. Si intende, in tal modo, evitare il rischio che la Scia possa comportare ulteriori aggravi burocratici da parte dei Comuni, ovvero produrre sempre – anche in assenza di una specifica normativa di settore – le certificazioni, le attestazioni e le asseverazioni.