26 Luglio 2021
Appalti: le novità del Dl Semplificazioni-bis
Via libera della Camera al disegno di legge di conversione in legge del Dl Semplificazioni-bis 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato. Tra le misure contenute nel decreto, oltre alle semplificazioni per gli interventi che rientrano nel Superbonus 110% e che potranno essere realizzati con una semplice comunicazione al Comune, asseverata dal tecnico (CILA-Superbonus), sono contenute anche importanti misure di semplificazione delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture che sono state ulteriormente implementate nel corso dell’esame parlamentare. Si tratta, in particolare, di norme di modifica al Codice dei Contratti che mirano a ridurre i tempi delle procedure di gara e a semplificare gli oneri in capo agli operatori economici.
Promozione delle PMI (art. 47-quater): sono state introdotte misure premiali a favore delle piccole e medie imprese (PMI) nell’ambito degli investimenti previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e nel Piano nazionale complementare (PNC).
Appalto integrato sul progetto di fattibilità tecnico economico (art. 48): viene prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all’affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei Contratti). In tal modo si estrinseca la collaborazione tra il settore pubblico, che predispone una idea progettuale di massima, e il settore privato, che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PNRR attraverso il proprio know-how tecnico. Tale tipologia di procedura consente, inoltre, di ottimizzare i tempi di approvazione prevedendo, tra l’altro, che sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara sia sempre convocata la conferenza di servizi di cui all’articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Subappalto (art. 49): si innalza, sino al 31 ottobre 2021, la soglia del subappalto dal 40% al 50% dell’importo complessivo del contratto di appalto. Dal 1° novembre 2021 verrà introdotto un nuovo meccanismo in ragione del quale il subappalto sarà possibile solo per le prestazioni individuate dalle Stazioni appaltanti sulla base di valutazioni svolte, anche in collaborazione con le Prefetture, a tutela degli interessi dei lavoratori. Inoltre, il contraente principale e il subappaltatore restano responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni del contratto di subappalto.
Con la lettera b-bis) comma 2 articolo 49, inserita nel corso dell’esame in sede referente, – viene modificato, a decorrere dal 1° novembre 2021, il secondo periodo del comma 7 dell’art. 105 del Codice al fine di riferire direttamente al subappaltatore (e non più all’affidatario principale, come nella formulazione vigente) l’obbligo di attestare il possesso dei requisiti speciali di qualificazione previsti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata. Più in particolare, il nuovo comma 7 dispone che la dichiarazione del subappaltatore – trasmessa alla stazione appaltante dall’affidatario, unitamente al deposito del contratto di subappalto – riguarda, oltre all’attestazione dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, anche il possesso da parte del medesimo subappaltatore dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del Codice.
Certezza dell’avvio dei lavori (art. 50). Nel caso in cui la Stazione appaltante ritardi la stipulazione del contratto, la consegna dei lavori, la costituzione del collegio consultivo tecnico, gli atti e le attività di cui all’articolo 5 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, nonché gli altri termini, anche endoprocedimentali, previsti dalla legge, dall’ordinamento della stazione appaltante o dal contratto per l’adozione delle determinazione relative all’esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC, si attiva d’ufficio o su richiesta dell’interessato il potere sostitutivo. In tal modo si garantisce il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea.
Modifiche al Dl “semplificazioni” e affidamento diretto (art. 51): il testo, così come modificato in sede referente, reca una serie di modifiche al decreto-legge n. 76 del 2020, cosiddetto Dl “semplificazioni” e al comma 1 lettera a) prevede la proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 delle procedure semplificate di affidamento dei contratti pubblici sotto soglia previste dall’articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 76 del 2020 per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale. Al punto 2 si interviene sul comma 2 del medesimo articolo 1 confermando l’affidamento diretto per i lavori fino a 150.000 euro ed elevando a 139.000 euro il limite per l’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, delle forniture e servizi (ivi inclusi servizi di ingegneria e architettura) nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità. La novità è che la scelta debba ricadere su soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione. È prevista, inoltre, la procedura negoziata con 5 operatori per i lavori oltre i 150.000 euro e fino a un milione e per forniture e servizi (ivi inclusi servizi di ingegneria e architettura).
Qualificazioni delle stazioni appaltanti (art. 52): la capacità amministrativa delle Stazioni appaltanti di predisporre la documentazione di gara è alla base di procedimenti di aggiudicazione rapidi e privi di errori. A tal fine si propone di innalzare i criteri di qualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle Centrali di Committenza in modo tale da garantire elevati standard prestazionali nell’ambito di una più ampia riorganizzazione delle stazioni appaltanti.