03 Febbraio 2021

Appalti e principio di rotazione, contano omogeneità e continuità 

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 8330/2020 interviene nuovamente sul principio di rotazione negli appalti, previsto dall’art. 36, comma 1, del Codice dei Contratti (d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50), che impone alle stazioni appaltanti nell’affidamento dei contratti d’appalto sotto soglia il rispetto del “principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti”. La finalità di tale previsione è quella di assicurare, tra l’altro, l’effettiva possibilità di partecipazione alle gare delle micro, piccole e medie imprese. 

In base alla giurisprudenza (Cons. Stato V, 27 aprile 2020, n. 2655; 31 marzo 2020, n. 2182), il principio di rotazione costituisce necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata. Esso ha infatti l’obiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione e persegue l’effettiva concorrenza, poiché consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo all’amministrazione di poter cambiare per ottenere un miglior servizio. 

In questa ottica, si legge nella sentenza, non è casuale la scelta del legislatore di imporre il rispetto del principio della rotazione già nella fase dell’invito degli operatori alla procedura di gara; lo scopo, infatti, è quello di evitare che il gestore uscente, forte della conoscenza della strutturazione del servizio da espletare acquisita nella precedente gestione, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici pur se anch’essi chiamati dalla stazione appaltante a presentare offerta e così posti in competizione tra loro.  

Con la sentenza 15/12/2020, n. 8030 il Consiglio di Stato ha ribadito che “indefettibile presupposto logico del principio di rotazione è l’omogeneità del servizio posto a gara rispetto a quello svolto dal soggetto nei cui confronti opera l’inibizione”. 

In proposito, anche nelle Linee Guida ANAC n. 4 relative agli affidamenti nel sottosoglia, l’Authority ha ritenuto corretto esplicitare che il principio di rotazione opera in caso di omogeneità merceologica con la commessa precedente.  

Tuttavia, il divieto di reinvito al contraente uscente non opera soltanto in caso di esatta identità tra il precedente ed il nuovo affidamento: c che conta è l’omogeneità e la continuità, nel corso del tempo, della prestazione principale o comunque – nel caso in cui non sia possibile individuare una chiara prevalenza delle diverse prestazioni dedotte in rapporto che i successivi affidamenti abbiano pur sempre ad oggetto, in tutto o in parte, queste ultime (Cons. di Stato, Sez. V, n. 1524 del 2019). 

Nel caso oggetto della sentenza vi è infatti proprio una chiara indicazione della prestazione principale dedotta nel rapporto (servizi), che si differenzia dall’analoga prestazione principale del precedente (lavori), e che trova una adeguata giustificazione nelle specifiche esigenze pubbliche, considerate dall’Amministrazione nei provvedimenti sopra richiamati. In altre parole, ricorre l’eccezione alla regola generale di applicabilità del principio di rotazione che la recente giurisprudenza identifica come “sostanziale alterità qualitativa”. 

 

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