02 Maggio 2022
Appalti e caro materiali da costruzione: compensazioni più rapide con decreto Mims
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile scorso il decreto 5 aprile 2022 del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili che disciplina le modalità di accesso al Fondo da 100 milioni di euro per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione da riconoscere alle imprese per gli appalti relativi al secondo semestre del 2021.
Le risorse del Fondo sono ripartite in parti uguali tra grandi, medie e piccole imprese, in modo analogo a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 30/09/2021 per gli appalti del primo semestre dell’anno scorso, ma con due importanti novità: la diminuzione, da 60 a 45 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di rilevazione delle variazione dei prezzi relativi al secondo semestre 2021, del termine entro il quale le stazioni appaltanti possono presentare domande di accesso alle risorse del Fondo, nonché l’istituzione di una piattaforma dedicata da utilizzare obbligatoriamente per la presentazione delle domande da parte delle stazioni appaltanti. L’obiettivo è ridurre i tempi di trasferimento agli operatori economici delle risorse assegnate alle stazioni appaltanti.
Il modulo disponibile sulla piattaforma Mims conterrà le seguenti informazioni:
• a) dati principali del contratto d’appalto, quali la denominazione della stazione appaltante, la denominazione o ragione sociale dell’impresa appaltatrice, il codice CIG, la data di sottoscrizione del contratto ovvero di consegna dei lavori in via d’urgenza;
• b) attestazione che il contratto era in corso di esecuzione alla data del 25 luglio 2021 e che per la compensazione sono stati considerati esclusivamente i lavori eseguiti e contabilizzati dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021;
• c) data di presentazione dell’istanza di compensazione da parte dell’appaltatore;
• d) categoria di appartenenza dell’impresa richiedente, individuata secondo i criteri di cui all’art. 1;
• e) importo della compensazione richiesta dall’impresa e ritenuta ammissibile dalla stazione appaltante in coerenza con le rilevazioni relative al secondo semestre dell’anno 2021;
• f) entità delle risorse finanziarie di cui all’art. 1-septies, comma 6, del DL 73/2021 e utilizzabili in relazione alla domanda di compensazione presentata dall’appaltatore;
• g) importo della compensazione riconoscibile utilizzando le risorse di cui alla lettera f);
• h) entità del contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo;
• i) estremi per l’effettuazione del versamento del contributo riconosciuto in favore della stazione appaltante.
Il decreto con le rilevazioni degli aumenti subiti dai prezzi dei materiali edili relativi al secondo semestre del 2021 (di cui all’art. 1 -septies, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) è stato firmato ad inizio aprile, ma non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Un ulteriore stanziamento di risorse per fronteggiare l’aumento dei prezzi materiali da costruzione e consentire la prosecuzione della realizzazione delle opere pubbliche avviate è stato introdotto con il decreto legge, cd. “Aiuti”, approvato ieri in Consiglio dei ministri, che prevede 3 miliardi di euro per il 2022, 2,55 miliardi per il 2023 e 1,5 miliardi dal 2024 al 2016.