07 Settembre 2011

Appalti, costo manodopera non negoziabile nel Dl Sviluppo

Il decreto Sviluppo (dl 70/2011), convertito in legge 106/2011 ed entrato in vigore lo scorso 13 luglio, ha introdotto alcune novità di rilievo per quanto riguarda il criterio di scelta dell’offerta migliore, con considerevoli ricadute su tutto il sistema di aggiudicazione e selezione degli appalti.

In particolare, il comma 3-bis interviene all’art. 81 del Codice dei contratti (163/2010), imponendo di preservare in ogni caso il valore della manodopera quale costo non negoziabile, e pertanto da sottrarre al mercato e alla concorrenza, similmente a quanto stabilito per gli oneri di sicurezza. In tal modo si intende sostenere il settore degli appalti nel suo complesso e migliorare le condizioni di lavoro.

La disposizione prevede, infatti, che “l’offerta migliore è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più significative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Un’ulteriore significativa novità riguarda gli atti di gara, che le amministrazioni dovranno impostare con regole che non prevedano adempimenti inutili tali da intralciare gli operatori economici. Inoltre, le stazioni appaltanti possono inserire nei bandi di gara clausole a pena di esclusione solo se previste dalla normativa o volte a salvaguardare la correttezza delle operazioni di gara (integrità plichi, completezza e segretezza delle offerte, eccetera). Le clausole di esclusione non rispettose di tali presupposti sono nulle. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (Avcp) ha aperto una consultazione su questi temi disponibile sul sito www.avcp.it.

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