10 Ottobre 2013
Appalti: costo del personale scorporato- Prime indicazioni da ITACA
La recente disposizione inerente al prezzo più basso determinato al netto delle spese relative al costo del personale e degli adempimenti per le norme su salute e sicurezza sul lavoro, per quanto volta a migliorare le condizioni di lavoro e in genere a sostenere il settore dei contratti pubblici, in mancanza di altre indicazioni esplicative, ha ingenerato prevedibili effetti di disorientamento tra gli operatori. La nuova norma, prevista dall’art. 32, comma 7-bis della legge n.98/2013, entrata in vigore lo scorso 21 agosto, ha modificato l’art. 82 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/2006) introducendo il nuovo comma 3-bis.
In questa situazione “emergenziale”, ITACA (Associazione delle Regioni per l’Innovazione e Trasparenza degli Appalti) ha fornito un utile strumento per il “primo soccorso” delle Stazioni Appaltanti che fin d’ora si trovano a dover applicare tale nuova disciplina, al fine di integrarla con le altre disposizioni contenute nel Codice e nel Regolamento, in attesa di chiarimenti interpretativi da parte dei Ministeri competenti e da altre fonti.
Il documento precisa innanzitutto che l’applicazione della norma è obbligatoria quando il criterio individuato per la scelta dell’offerta è quello del prezzo più basso e non più anche per quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa così come previsto dalla norma a suo tempo abrogata. Si ritengono comunque esclusi dall’applicazione della disposizione gli affidamenti diretti in quanto negli stessi manca un confronto concorrenziale.
Inoltre, nel testo si evidenzia come il prezzo più basso è inferiore a quello posto a base di gara (pertanto è chiaramente quello offerto dall’impresa) e tale prezzo deve essere determinato dall’impresa stessa evidenziando in maniera chiara che la valutazione relativa alla congruità di quanto indicato in offerta è rimessa alla stazione appaltante alla quale la norma da precisi riferimenti circa le modalità per effettuare tale valutazione.
Il costo della manodopera è da intendersi esclusivamente come il costo “vivo” e “non negoziabile” – sotto il quale cioè non è possibile scendere nella retribuzione oraria dei lavoratori – costo tutelato in quanto comprensivo degli oneri sociali e contributivi, e come tale da intendersi al netto di spese generali ed utile di impresa, in quanto questi ultimi rappresentativi, al contrario, della quota di costo che deve andare a mercato, nell’ambito del gioco concorrenziale.