21 Febbraio 2012

Appalti: con procedure negoziate l’urgenza va sempre motivata

In caso di procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, l’urgenza deve sempre essere motivata in modo adeguato ed il ricorso a tale procedura è illegittimo qualora non sussistano ragioni d’urgenza. Così si è pronunciato il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con la sentenza n. 989 del 30 gennaio 2012. Nel documento si ricorda che l’utilizzo procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è possibile nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara e sempre che tali circostanze invocate a giustificazione dell’estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.

Il ricorso a tale sistema di scelta del contraente, che si sostanzia in una vera e propria trattativa privata, rappresenta un’eccezione al principio generale della pubblicità e della massima concorsualità tipica della procedura aperta, con la conseguenza che i presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili di interpretazione estensiva e in particolare, per quanto riguarda l’urgenza di provvedere, essa non deve essere addebitabile in alcun modo all’Amministrazione per carenza di adeguata organizzazione o programmazione ovvero per sua inerzia o responsabilità.

L’accertamento dei presupposti fissati dalla legge per l’ammissibilità della procedura negoziata, sottolinea inoltre il Tar, devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili di interpretazione estensiva. Segue da ciò la necessità di motivare congruamente l’esistenza dei presupposti richiesti dal legislatore per derogare alla regola del massimo coinvolgimento degli operatori economici, non essendo sufficiente un mero richiamo, nella delibera di affidamento con la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, all’urgenza di provvedere, occorrendo piuttosto una motivazione dettagliata, che specifichi i presupposti di fatto dell’urgenza stessa.

La sentenza chiarisce, infine, che l’urgenza di procedere deve essere, oltre che concreta e motivata, anche non addebitabile alla stazione appaltante per carenza di adeguata organizzazione o programmazione ovvero per sua inerzia o responsabilità.

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