14 Gennaio 2016
Appalti, codice gara anche per i piccoli Comuni
Dal 1° gennaio 2016 l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) rilascerà il Codice Identificativo Gara CIG a tutti i Comuni, e non più solo a quelli sopra i 10 mila abitanti, che procedono all’acquisto di lavori, servizi e forniture per importi inferiori a 40.000 euro. E’ quanto spiegato nel comunicato dell’8 gennaio scorso da parte della stessa Autorità.
L’entrata in vigore della cosiddetta Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), con l’articolo 1 comma 501, ha esteso anche ai Comuni con meno di 10.000 abitanti la possibilità di procedere ad acquisti autonomi sotto l’importo indicato.
In precedenza, secondo quanto previsto all’articolo 33, comma 3-bis del Codice Appalti, per acquisire lavori, beni e servizi i Comuni non capoluogo di provincia dovevano necessariamente ricorrere alle centrali di committenza, soggetti aggregatori o tramite apposito accordo consortile. In caso contrario, l’ANAC, al fine di garantire l’attuazione di tale disposizione, aveva precisato in un altro comunicato che non avrebbe rilasciato il codice gara ai piccoli comuni (sotto i 10 mila abitanti) che procedevano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in difformità ai previsti obblighi di aggregazione.
Tuttavia, tale l’obbligo è stato soggetto a numerose proroghe fino all’entrata in vigore il 1° novembre scorso, data a partire dalla quale i Comuni con meno di 10 mila abitanti, fino all’inizio del 2016, non hanno potuto in nessun caso bandire gare (per importi inferiori a 40.000 euro) con ripercussioni sul mercato degli appalti per migliaia di enti. Il mancato rilascio del codice identificativo di gara comporta, quale sanzione accessoria espressamente prevista dalla legge n. 136/2010 in tema di lotta alla criminalità organizzata, la nullità assoluta dei contratti stipulati per violazione della disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
Ora, con la Legge di Stabilità e la rettifica dell’ANAC anche i Comuni con meno di 10mila abitanti, potranno ottenere i Cig per le gare bandite in autonomia fino a 40mila euro, senza passare da un soggetto aggregatore.