06 Marzo 2012

Appalti, ammessa la rateizzazione dei debiti

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2012 il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”, detto anche “Decreto sulle semplificazioni fiscali”.

Tra le diverse misure si segnala in particolare la modifica all’art. 38 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, che interessa anche le imprese dell’edilizia: in materia di esclusione dalle gare d’appalto, il decreto legge stabilisce che costituiscono violazioni gravi definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse che possano essere definiti «certi, scaduti ed esigibili» (art.1 comma 5).

Con il precedente regime, il contribuente ammesso a una rateizzazione del debito tributario veniva considerato dalla legge inadempiente e, pertanto, veniva escluso dalle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi. Il provvedimento pone rimedio a questa situazione, e considera il contribuente a tutti gli effetti adempiente (ancorché a rate). Saranno gli uffici finanziari a rilasciare le apposite certificazioni e specificare l’effettiva situazione in cui versa il contribuente. Non si intenderanno scaduti ed esigibili i debiti per i quali sia stato concordato un piano di rateazione rispetto al quale il contribuente è in regola con i pagamenti.

In una fase di recessione, come quella attuale, che comporta grandi difficoltà finanziarie, la possibilità di partecipare comunque ad appalti pubblici, qualora si sia ottenuta la rateizzazione dei debiti fiscali o contributivi, rappresenta una previsione sicuramente positiva per le imprese.

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