26 Agosto 2020
Anticipazione prezzo appalti: la circolare del MIT
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato la circolare n. 112 del 12 agosto contenente chiarimenti interpretativi in relazione alle “Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici” introdotte dal DL Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).
L’articolo 207 del recente DL ha disposto in via transitoria – fino al 31 giugno 2021 – la possibilità per le stazioni appaltanti di elevare dal 20 al 30 per cento l’importo dell’anticipazione del corrispettivo di appalto, disciplinata dall’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici, al fine di attenuare le difficoltà economiche determinate alle imprese dall’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del contagio da Covid-19.
Con la circolare il Ministero fornisce, dunque, specifiche indicazioni sull’interpretazione della norma, per risolvere alcune criticità insorte in sede applicativa e oggetto di segnalazioni con approfondimenti circa gli ambiti di applicazione della misura, e la disponibilità delle somme da impiegare per l’anticipazione.
In particolare, il Ministero precisa che facoltà prevista dal comma 1 del citato art. 207 si applica sia alle procedure avviate con pubblicazione di bando o avviso ovvero per le quali siano stati trasmessi gli inviti a presentare offerta, qualora non siano scaduti i relativi termini, che a quelle che saranno indette a decorrere dall’entrata in vigore del decreto-legge (ovvero 19 maggio 2020) e fino al 30 giugno 2021. Il comma successivo estende la disposizione anche “al di fuori dei casi previsti dal comma 1”. Con quest’ultima locuzione, l’ambito di applicazione della misura temporanea deve intendersi esteso più generalmente a tutti i contratti in corso di esecuzione, anche stipulati all’esito di procedura selettiva svolta sulla base di normativa anteriore o comunque diversa da quella del codice, indipendentemente dal fatto che gli appaltatori abbiano o meno già percepito una anticipazione sulla base di disposizioni di legge.
Inoltre, nella circolare viene chiarita l’applicabilità in via generale della previsione anche agli appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie (cd. appalti sottosoglia) ed a quelli indetti nei settori speciali.
L’anticipazione prezzi contenuta nel decreto Rilancio può essere esercitata dalla stazione appaltante “nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante”: con tale espressione il legislatore ha inteso porre il solo vincolo della disponibilità delle relative somme negli stanziamenti annuali previsti nel quadro economico dell’intervento. Secondo l’interpretazione ministeriale, la norma non fa riferimento a un capitolo di spesa specificamente destinato all’anticipazione del corrispettivo, anche qualora l’amministrazione lo abbia istituito nel proprio bilancio, essendo evidente che tale interpretazione renderebbe la disposizione inapplicabile laddove un tale capitolo non vi sia, e a maggior ragione per i contratti risalenti a epoca anteriore all’introduzione nel sistema dell’anticipazione del corrispettivo.