21 Settembre 2026
ANAC: nei bandi di gara vanno sempre scorporate le categorie di lavori diverse dalla prevalente
Con la Delibera n. 278 del 7 luglio 2026, l’Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta per fornire indicazioni sulla corretta individuazione, nel bando di gara, delle categorie di qualificazione per i lavori pubblici e delle relative classifiche.
All’origine del provvedimento ci sono le criticità segnalate ad ANAC sulla corretta qualificazione da richiedere ai subappaltatori nei casi di subappalto facoltativo. La prassi delle stazioni appaltanti – rileva l’ANAC – è di assorbire nella categoria prevalente lavorazioni di natura diversa, che non hanno formato oggetto di scorporo nel bando di gara.
Tale prassi, spiega ANAC, deriva dal fatto che l’attuale Codice dei contratti (d.lgs. 36/2023) non ha riproposto una disposizione che era invece presente nel vecchio regolamento (art. 108, comma 3, del d.p.r. 207/2010): quella che imponeva l’obbligo di scorporare le singole categorie di lavorazioni al superamento di una determinata soglia, pari al 10% dell’importo a base d’asta oppure a 150mila euro.
Nella delibera, ANAC sottolinea che nell’attuale sistema di qualificazione dei lavori pubblici, è richiesta la qualificazione per tutte le categorie di opere generali e specializzate (di cui alla tabella A all’Allegato II.12 del d.lgs. n. 36/2023), senza alcuna distinzione: tutte le categorie scorporabili sono divenute a qualificazione obbligatoria. L’affidatario, quindi, può eseguire direttamente solo le opere per le quali è qualificato.
L’Autorità ritiene che nel bando vadano scorporate sia le categorie diverse dalla prevalente di valore superiore al 10% dell’importo totale dei lavori, sia quelle di valore pari o superiore a 150.000 euro, per le quali l’attestato SOA è condizione necessaria e sufficiente. Le stesse indicazioni valgono anche per il subappalto facoltativo, non solo per quello necessario.
La corretta indicazione delle categorie nel bando è inoltre strumentale al rilascio del certificato di esecuzione lavori e della conseguente attestazione SOA. Spetta, infatti alle SOA verificare “che nel certificato di esecuzione dei lavori non siano presenti lavorazioni relative a categorie di cui alla Tabella A non previste nel bando di gara…”.
La mancata indicazione, nel bando di gara, di parte delle categorie di lavorazioni di cui si compone l’intervento può comportare delle conseguenze sia sull’adeguata qualificazione degli affidatari e dei subappaltatori, sia sul corretto inserimento di tali categorie nel certificato di esecuzione lavori e inoltre, sul rilascio dell’attestato di qualificazione SOA.
ANAC richiama quindi le stazioni appaltanti a indicare correttamente, nella lex specialis di gara e negli atti contrattuali successivi, le categorie di lavorazione e le relative classifiche, in coerenza con le previsioni progettuali, fermo l’obbligo di verificare l’adeguata qualificazione del soggetto esecutore.


