16 Luglio 2018
ANAC: illegittimo il limite ai ribassi d’asta
Con la delibera del 27 giugno l’Autorità nazionale anticorruzione si è espressa in sede di precontenzioso in materia di aggiudicazione in base all’offerta economicamente più vantaggiosa ritenendo inammissibile che la stazione appaltante fissi un limite minimo al ribasso d’asta. La questione posta all’attenzione dell’ANAC è centrata sulla valutazione di congruità dell’offerta e più precisamente sulle modalità con cui la Stazione appaltante ha effettuato l’apprezzamento (discrezionale) dei giustificativi presentati dall’aggiudicatario della gara richiesti a seguito della presentazione di una offerta ritenuta anomala.
In particolare, nell’istanza posta all’ANAC viene contestato l’operato della Stazione appaltante in relazione alla valutazione di congruità dell’offerta del primo classificato proprio per l’impostazione della gara stessa in cui veniva fissato un tetto (del 50%) limite massimo di ribasso sull’offerta economica, in parte motivato con l’esigenza di non comprimere il costo del lavoro.
Nella delibera si richiama quindi il parere negativo già formulato dal Consiglio di Stato in merito alla possibilità di fissare una soglia di ribasso massimo sul prezzo, in cui aveva chiarito che tale clausola – in via generale – è illegittima perché introduce un inammissibile limite alla libertà di concorrenza sull’elemento economico. Secondo il Collegio, infatti, tale norma di gara introduce un’inammissibile limite alla libertà degli operatori economici di formulare la proposta economica sulla base delle proprie capacità organizzative e imprenditoriali, pregiudicando, sino di fatto ad annullarlo, il confronto concorrenziale sull’elemento prezzo (CdS, Sez. V, 28/06/2016 n. 2912).
“Fissando una percentuale massima di ribasso ammesso – spiega l’ANAC – la Stazione appaltante “suggerisce” già a priori quale ritiene essere il prezzo migliore e così spinge tutti i concorrenti a formulare un’offerta economica ridotta nel caso specifico del 50% rispetto alla base d’asta o, quantomeno, ad approssimarsi quanto più possibile. D’altra parte laddove la Stazione appaltante stabilisca già nella legge di gara una percentuale massima di ribasso consentita ciò finisce non solo per annullare la concorrenza sull’elemento prezzo, ma anche per anticipare di fatto, ancorché indirettamente, la valutazione in ordine alla congruità dell’offerta nel suo complesso. Valutazione che, in tali casi, appare atteggiarsi come una mera formalità destinata a concludersi con esito positivo”.
Infine, l’ANAC evidenzia come fissare un limite minimo al ribasso d’asta non garantisce che il prezzo proposto sia sufficiente a sostenere il costo del lavoro (e, quando del caso, a salvaguardare la corretta applicazione dei CCNL), finalità che peraltro deve essere perseguita attraverso lo strumento tipico all’uopo predisposto dal legislatore, all’art. 97 del Codice appalti, che consente di escludere dalla gara, all’esito del procedimento di verifica ivi contemplato, le offerte risultate anormalmente basse. Al contrario, finisce invece solo per generare una erronea e, quindi, illegittima applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, laddove annulla di fatto la concorrenza sull’elemento prezzo, con effetti distorsivi sull’iter del sub-procedimento di verifica dell’anomalia e dunque della procedura di aggiudicazione nel suo complesso.