14 Febbraio 2019
Affidamento diretto appalti: Linee Guida ANAC in consultazione
Al fine di superare le criticità che hanno portato alla messa in mora da parte della Commissione europea in materia di normativa sugli appalti, l’Autorità di vigilanza ha ritenuto necessario intervenire nuovamente sul testo delle Linee guida n. 4 relative agli appalti sottosoglia. Fino al 21 febbraio gli stakeholder sono chiamati ad esprimersi, attraverso apposito modulo predisposto dall’ANAC, sul documento di consultazione che intende modificare i seguenti aspetti:
– le modalità di calcolo del valore degli affidamenti per le opere di urbanizzazione e le procedure da seguire;
– l’applicabilità dell’esclusione automatica dell’offerta anomala;
– il periodo transitorio per le soglie relative ai lavori;
– la revisione della soglia di rilevanza per il criterio di rotazione;
– le modalità di superamento delle criticità rilevate.
In particolare nelle nuove Linee Guida si prende in esame la modifica al Codice contenute dalla legge di Bilancio (L. 145/2018,), che all’articolo 1 come 912 prevede che, nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici. L’ANAC a tal proposito introduce un riferimento al periodo transitorio introdotto dalla norma, specificando che per l’anno 2019, per gli affidamenti di lavori, valgono le soglie introdotte dalla legge 145/2018. Inoltre interpreta il significato dell’espressione “affidamento diretto previa consultazione di tre operatori” chiarendo che, per gli affidamenti tra € 40.000 ed € 150.000, per l’anno 2019, è possibile ricorrere all’affidamento diretto previa richiesta di tre preventivi.
Un’altra problematica affrontata nelle Linee guida e rilevata anche dalla Commissione UE è quella sull’applicabilità dell’esclusione automatica dell’offerta anomala, regolata dall’articolo 97, comma 8, del codice dei contratti pubblici che stabilisce che per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie comunitarie, la stazione appaltante può prevedere nel bando l’esclusione automatica delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.
Per la Commissione Europea, tale previsione si applica indiscriminatamente a tutti gli affidamenti sotto-soglia, indipendentemente dall’esistenza di un interesse transfrontaliero certo, violando la normativa comunitaria che vieta l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse nei contratti sotto-soglia che abbiano carattere transfrontaliero certo. Pertanto l’Autorità invita gli stakeholder ad individuare gli indicatori dell’interesse transfrontaliero certo, quali potrebbero essere l’importo dell’affidamento, le caratteristiche tecniche o la zona di esecuzione della prestazione.
Un’altra esigenza di modifica riguarda sempre una novità della legge di Bilancio, ovvero l’aumento da mille a cinquemila euro la soglia minima per il ricorso al mercato elettronico della Pa (Mepa). L’ANAC chiede di valutare l’opportunità di innalzare a 5.000 euro anche la soglia introdotta nelle Linee guida n. 4 con riferimento all’obbligo di rotazione attualmente fissata 1000 euro consentendo al di sotto di questo importo di derogarvi «con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre o in atto equivalente». Tale modifica comporterebbe sicuramente una semplificazione, ma al tempo stesso, avrebbe un impatto significativo su un numero estremamente elevato di affidamenti di piccolo importo (sarebbe circa 4 milioni il numero medio annuo di affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro).
Infine l’Autorità ha inserito alcune disposizioni volte a scoraggiare le prassi più distorte diffuse tra le stazioni appaltanti ribadendo il divieto di prevedere, nell’ambito di avvisi di manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori da invitare alle procedure negoziate:
• la richiesta di requisiti aggiuntivi ulteriori rispetto all’attestazione SOA;
• l’adozione del criterio cronologico basato sull’ordine di arrivo delle domande di partecipazione, per la selezione degli operatori da invitare;
• l’adozione del criterio della prossimità della sede legale rispetto al luogo di esecuzione della prestazione, per la selezione degli operatori da invitare.