11 Maggio 2020
Acquisto DPI: come ottenere il rimborso delle spese
Cinquanta milioni di euro sono da oggi a disposizione delle aziende per le spese sostenute per dispositivi e altri strumenti di protezione individuale (dpi). Grazie al bando Impresa Sicura attivato da Invitalia, infatti le imprese potranno accedere al rimborso per l’acquisto di mascherine, guanti e altri dpi necessari a far fronte all’emergenza Covid-19. Lo stanziamento, previsto all’art. 43 comma 1 del decreto Cura Italia del 17 marzo scorso, ha l’obiettivo di sostenere la continuità in sicurezza dei processi produttivi delle imprese, di qualunque dimensione che operano in Italia, al fine di contrastare l’emergenza sanitaria.
La procedura si svolge in tre fasi. Le imprese possono inviare all’Agenzia la prenotazione del rimborso da oggi fino al 18 maggio 2020, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00: le domande vanno presentate in modalità telematica attraverso il sito dedicato. Invitalia, nella seconda fase, pubblicherà l’elenco di tutte le aziende che hanno inoltrato la prenotazione in ordine cronologico, indicando l’ammissibilità o meno alla fase successiva, nella quale le imprese ammesse potranno procedere con la domanda di rimborso.
Sono rimborsabili gli acquisti di:
– mascherine filtranti e chirurgiche, FFP1, FFP2, FFP3;
– guanti in lattice, vinile, nitrile;
– dispositivi di protezione oculare, indumenti di protezione individuale come tute e camici;
– calzari e sovrascarpe;
– cuffie, copricapi;
– dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
– detergenti, disinfettanti, antisettici.
Il rimborso può essere concesso fino al 100 per cento delle spese ammissibili fino a esaurimento della dotazione finanziaria disponibile. Gli importi massimi rimborsabili sono di 500 euro per ogni lavoratore destinatario dei dpi e 150 mila euro per l’impresa. L’importo minimo erogabile non può essere inferiore a 500 euro.
Possono partecipare al bando tutte le aziende italiane, che indipendentemente dalla dimensione, dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano, al momento della domanda di rimborso, risultino regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel registro delle imprese; abbiano la sede principale o secondaria in Italia; siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti ossia non figurino in liquidazione volontaria e non risultino sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.