22 Giugno 2021
Prevenzione rischio sismico: stanziati 150 milioni
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021, l’Ordinanza della Protezione Civile 20 maggio 2021, n. 780, che disciplina l’utilizzo delle risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, previste dall’art. 11 del decreto-legge 39/2009, (convertito dalla legge 77/2009), come rifinanziato dalla legge 145/2018. Tali risorse, disponibili per le annualità 2019, 2020 e 2021, pari a euro 150 milioni, derivanti dall’importo di 50 milioni di euro per ciascuna delle tre annualità, sono destinate, entro i limiti d’importo previsti dall’art. 3, comma 1, al finanziamento delle seguenti azioni:
a) prevenzione non strutturale consistenti in studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione limite per l’emergenza;
b) prevenzione strutturale consistenti in interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (come definito dall’art. 2, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica).
È, altresì, consentita la delocalizzazione degli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, con contestuale divieto di ricostruzione nel sito originario, nei casi in cui sia garantito, ad invarianza di spesa, un maggiore livello di sicurezza sismica e un miglioramento dell’efficienza operativa del sistema infrastrutturale di gestione dell’emergenza. Nei casi di edifici di interesse storico, vincolati ai sensi del D.lgs. 42/2004, è ammessa la delocalizzazione senza la demolizione dell’edificio esistente, purché nell’edificio interessato non siano più ospitate funzioni strategiche o rilevanti. La ricostruzione può essere attuata attraverso appalto pubblico ovvero mediante contratto di acquisto di cosa futura, ai sensi dell’art. 1472 del codice civile, o il contratto di disponibilità di cui all’art. 188 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50.
Lo stanziamento per le azioni di prevenzione strutturale potrà essere utilizzato per edifici o opere situati nei comuni elencati nell’allegato 7 (ovvero pubblicato sul sito del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri). Possono essere finanziati anche edifici e opere di interesse strategico in comuni che non ricadono in tale elenco, a condizione che l’amplificazione sismica nel sito dell’opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni emanate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018.