07 Ottobre 2020
Ecobonus: in vigore nuovi requisiti tecnici più severi
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre scorso dei due attesi decreti attuativi del 6 agosto 2020 del Mise, sui requisiti tecnici e sulle asseverazioni, è finalmente completo il quadro normativo del Superbonus 110%. Se il DM Asseverazioni era entrato in vigore già con la pubblicazione del testo sul sito del MISE, le previsioni del DM Requisiti tecnici hanno, invece, validità dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., ovvero dal 6 ottobre: i nuovi requisiti, che sostituiscono quelli indicati nei decreti del 19 febbraio 2007 e 11 del marzo 2008), sono necessari non solo per accedere al nuovo Superbonus, ma anche all’Ecobonus e al Bonus facciate.
Per usufruire di tali detrazioni e dello sconto in fattura o cessione del credito, è indispensabile infatti che per i lavori, iniziati dopo il 6 ottobre, sia asseverato da tecnici abilitati il rispetto dei «requisiti tecnici» previsti dal Dm 6 agosto 2020, secondo le disposizioni dell’allegato A. Rispetto ai requisiti precedenti, sia i valori di trasmittanza termica degli elementi di involucro opaco e trasparenti che i parametri di efficienza delle macchine termiche risultano più rigidi e stringenti e sono destinati a produrre effetti sull’intera filiera delle costruzioni.
L’asseverazione deve inoltre comprendere la dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, intesa come rispetto dei massimali di costo contenuti nel medesimo decreto. In altri termini, i costi per tipologia di intervento dovranno essere inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute, riportati nei «prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome» territorialmente competenti o ai prezzi riportati nelle guide sui «prezzi informativi dell’edilizia». Le asseverazioni possono comunque essere sostituite da un’analoga dichiarazione resa dal direttore lavori nell’ambito della dichiarazione sulla conformità al progetto delle opere realizzate.
Per gli interventi che intendono beneficiare della detrazione al 110%, le asseverazioni contengono la dichiarazione del tecnico abilitato che l’intervento ha comportato il miglioramento di almeno due classi energetiche (o una classe energetica qualora la classe ante intervento sia la A3). All’asseverazione sono allegati gli attestati di prestazione energetica ante e post intervento rilasciati da tecnici abilitati, dal progettista o dal direttore dei lavori, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio. L’asseverazione dovrà essere compilata e inviata online nel portale informatico ENEA secondo le modalità di trasmissione definite dal DM Mise del 5 agosto (DM Asseverazioni).
L’allegato B riporta la tabella di sintesi degli interventi ammessi alle detrazioni fiscali specificando il riferimento legislativo, la detrazione massima o l’importo massimo ammissibile, la percentuale di detrazione e il numero di anni su cui deve essere ripartita la detrazione.
L’allegato C contiene la scheda dati sulla prestazione energetica secondo i dati estratti dagli APE o AQE (attestato di qualificazione energetica) da compilare esclusivamente per via telematica sull’apposito sito ENEA.
L’allegato D è una scheda informativa che elenca per soggetto beneficiario delle detrazioni e per immobile oggetto di intervento, le tipologie e le caratteristiche tecniche degli interventi realizzati.
Nell’allegato E sono individuati i valori di trasmittanza massimi consentiti per l’accesso alle detrazioni negli interventi di isolamento termico.
Con l’allegato F sono definite le prestazioni minime che le pompe di calore devono soddisfare per l’accesso alle detrazioni sia nel caso di pompe di calore elettriche che nel caso di pompe di calore alimentate a gas.
Nell’allegato G sono elencati i requisiti degli impianti e degli apparecchi a biomassa per l’accesso alle detrazioni. In particolare, si stabilisce che nel caso di contestuale sostituzione di un altro impianto a biomasse, il generatore di calore deve possedere la certificazione ambientale con classe di qualità 4 stelle o superiore. In tutti gli altri casi, il generatore di calore a biomassa deve possedere la certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle.
All’allegato H sono contenute le modalità di calcolo delle prestazioni minime che i collettori solari devono possedere per accedere alle detrazioni fiscali.
Infine, l’allegato I definisce i massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore.