01 Ottobre 2020
Superbonus ed ecosismabonus: nuove indicazioni delle Entrate
Continuano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su un tema attuale come quello delle detrazioni, dall’ecosismabonus al superbonus. Nello specifico, con la nuova risoluzione n. 60/E, che supera le indicazioni della precedente circolare 24/E, fa sapere che l’istallazione di impianti solari fotovoltaici con il montaggio, sia esso contestuale o posteriore, di sistemi di accumulo integrati, può usufruire di un doppio limite di spesa pari a 48mila euro. In questo caso, chiarisce l’Agenzia, il superbonus 110% si applica solo a condizione che l’installazione degli impianti solari fotovoltaici sia eseguita (intervento cd. trainato) congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti” di efficienza energetica (ad es. l’isolamento termico) nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al superbonus (commi 1 e 4 dell’articolo 119, del decreto Rilancio). Inoltre, l’applicazione dell’aliquota al 110% è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo.
La detrazione è riconosciuta anche in caso di installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati ad impianti solari fotovoltaici ammessi al superbonus, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo previsti.
In merito ai limiti di spesa ammessi al superbonus, nella circolare n. 24/E del 2020 le Entrate avevano precisato che il predetto limite di spesa di 48.000 euro era stabilito cumulativamente per l’installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti. Tale chiarimento – si legge nella risoluzione – è da intendersi superato a seguito del parere fornito dal Ministero dello Sviluppo economico che ha, invece, ritenuto che il tetto di spesa di 48.000 euro vada distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati negli impianti.
Un secondo recente chiarimento, in risposta ad un interpello n. 419 del 29 settembre 2020, è invece dedicato ad interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (cd. ecosismabonus) effettuati su parti comuni di edifici, a cui spetta una detrazione nella misura dell’80 per cento, ove i lavori determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell’85 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
La detrazione in questione, spiega l’Agenzia delle Entrate, in quanto alternativa alla fruizione delle detrazioni distintamente previste per ciascuna categoria di intervento, ovvero ecobonus e sismabonus, competerà solo in presenza di tutti i requisiti necessari.
Nel documento viene specificato che la locuzione «parti comuni di edificio residenziale» deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita, pertanto, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori. Se l’edificio è costituito esclusivamente da un’unità abitativa e dalle relative pertinenze, non sono ravvisabili elementi dell’edificio qualificabili come «parti comuni» e, pertanto, non è possibile considerare un autonomo limite di spesa per ciascuna unità.
Nel caso oggetto di interpello il corpo principale è costituito da un’unità abitativa A/4 e due edifici accatastati autonomamente ma di carattere pertinenziale (a lavori completati due unità verranno accorpate e si realizzerà un’unità residenziale e una pertinenza a cui si aggiungerà un garage doppio ricavato dall’altro edificio). Pertanto, non essendo ravvisabili parti comuni a più unità immobiliari, l’istante non potrà fruire della detrazione prevista per interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (ecosismabonus). Il contribuente potrà eventualmente fruire in maniera distinta delle detrazioni previste per interventi di riqualificazione energetica e interventi antisismici per i lavori che intende effettuare sulle singole unità immobiliari.