28 Settembre 2020
Ripavimentazione balconi e terrazze: quale detrazione spetta?
Il bonus facciate con detrazione al 90% si applica anche per le spese sostenute per il rifacimento dei balconi, inclusi pavimentazione, frontalini e successiva tinteggiatura. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate rispondendo a un interpello n. 411 del 25 settembre ad una richiesta sottoposta da un contribuente.
Il dubbio interpretativo, per il quale veniva richiesto un chiarimento, riguardava l’applicazione del bonus facciate in relazione a specifici interventi da eseguire sui balconi, come la rimozione della pavimentazione esistente, impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione, rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e dei frontalini e successiva tinteggiatura.
Come è noto, il cd. Bonus facciate è stato introdotto dall’articolo 1, commi da 219 a 223 della Legge di Bilancio 2020 prevede una detrazione del 90% delle spese documentate sostenute nell’anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del DM 1444/1968.
Nel fornire la risposta richiesta, l’Agenzia richiama la circolare n. 2/E del 2020 in cui è stato precisato, tra l’altro, che “l’esplicito richiamo agli interventi realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, comporta che sono ammessi al bonus facciate, gli interventi sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno) e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale”.
Relativamente agli interventi su balconi o su ornamenti e fregi, espressamente richiamati dalla norma, la detrazione spetta per interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi degli stessi. La detrazione, inoltre, spetta, tra l’altro, anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi in questione.
Il bonus facciate, specifica l’Agenzia, spetta anche per le spese sostenute per la rimozione e impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione del balcone nonché per rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e dei frontalini e successiva tinteggiatura.
Infine nell’interpello si ricorda che i soggetti che sostengono spese per interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi di successiva cessione.