12 Agosto 2020
Limiti al subappalto: la pronuncia del Consiglio di Stato
È illegittimo limitare al 30% la parte dell’appalto che l’offerente è autorizzato a subappaltare a terzi e vietare di ribassare i prezzi applicabili alle prestazioni subappaltate di oltre il 20%. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato con la sentenza del 29 luglio 2020, n. 4832 con la quale si allinea al pronunciamento della Corte di Giustizia UE (27 novembre 2019, causa C-402/18), che è tuttavia in contrasto con quanto previsto dalla giurisprudenza nazionale in materia di limiti al subappalto.
Attualmente il limite complessivo al subappalto, secondo l’art. 105 del Codice Appalti (Dlgs. 50/2016) dopo il decreto Sblocca Cantieri (DL n. 32/2019 convertito in legge n. 55/2019), è fissato temporaneamente (fino al 31 dicembre 2020) al 40% delle prestazioni. Se non verrà adottato un ulteriore intervento legislativo, dal 1° gennaio 2021 tornerà in vigore il limite del 30%.
D’altro canto, nel 2019 la Corte di Giustizia UE ha ritenuto che la direttiva europea (2004/18/CE) relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretata nel senso che quest’ultima osta ad una normativa nazionale – quale l’art. 118 del Codice del 2006 – che:
- limita al 30% la quota parte dell’appalto che l’offerente è autorizzato a subappaltare a terzi;
- limita la possibilità di ribassare i prezzi applicabili alle prestazioni subappaltate di oltre il 20% rispetto ai prezzi risultanti dall’aggiudicazione.
Sulla suddetta pronuncia, si era già espresso il Tar del Lazio lo scorso il 24 Aprile scorso, ritenendo che l’attuale limite del subappalto al 40%, nelle more di una complessiva revisione del Codice dei contratti, non può ritenersi contrastante con la direttiva comunitaria.
Ora, il Consiglio di Stato pone fine alla questione confermando la sentenza della Corte Europea e rileva che non risulta applicabile, in quanto contraria al diritto europeo, la disciplina dei limiti al subappalto di cui all’art. 118 del Dlgs. 163/2006, riproposta di fatto all’interno dei commi 2 e 14, dell’art. 105 del nuovo Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016.