30 Marzo 2020
Covid-19 e Cassa integrazione: le indicazioni dell’INPS
Con la circolare n. 47 del 28 marzo l’INPS ha fornito indicazioni per la fruizione degli ammortizzatori straordinari messi in campo dal Decreto Cura Italia (Dl 18/2020) per aiutare imprese e lavoratori bloccati dall’emergenza Coronavirus.
Anche le imprese artigiane dell’edilizia e affini possono fare richiesta per la cassa integrazione ordinaria: le domande andranno trasmesse con la nuova causale denominata “COVID-19 nazionale”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane. Le aziende che inviano la domanda – si legge nella circolare – sono dispensate dall’osservanza della procedura sindacale, ferme restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
Inoltre, all’atto della presentazione della domanda di concessione dell’integrazione salariale ordinaria e dell’assegno ordinario, non deve essere data comunicazione all’INPS dell’esecuzione dei suddetti adempimenti, e l’Istituto potrà procedere all’adozione del provvedimento autorizzatorio, ove rispettati tutti gli altri requisiti. Conseguentemente, l’azienda deve allegare alla domanda solo l’elenco dei lavoratori destinatari.
In merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente con il modello F24, così come, in via eccezionale, la facoltà di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS; in conseguenza della particolare situazione di emergenza, in questo ultimo caso, le aziende potranno chiedere il pagamento diretto senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.
Per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga, spetta alle imprese che non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario. I datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti sono esonerati dall’accordo sindacale, mentre per dimensioni aziendali maggiori, la cassa integrazione in deroga sarà autorizzata dalle Regioni e Province autonome previo accordo, raggiunto anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro.